a cura di Massimiliano Mercurio - Hermes Srl, doganalista - 22 March 2024
Glossario
Il bonifico è un ordine di pagamento che il debitore impartisce alla propria banca a favore della banca del creditore, con l’ordine di effettuare a favore di quest’ultimo un pagamento incondizionato e immediatamente liberatorio. I bonifici oggi si possono distinguere in due macro categorie:
Bonifico SEPA Credit Transfer
Bonifico Estero
Per la seconda tipologia porre attenzione alle spese ripartite tra ordinante e beneficiario:
SHA - spese suddivise: i costi relativi alla predisposizione del trasferimento sono a carico dell’ordinante mentre le eventuali spese della banca corrispondente sono a carico del beneficiario.
OUR – spese a carico dell’ordinante: il beneficiario riceve l’importo nominale senza deduzioni.
BEN - spese a carico del beneficiario: il destinatario riceve l’importo del trasferimento al netto di tutti i costi legati alla transazione.
Per i bonifici da e verso i Paesi UE, l’unica opzione ammessa è SHA.
L’assegno estero è emesso da un correntista (debitore, traente) ed è un titolo di credito che contiene l’ordine del correntista stesso alla sua banca, di pagare una certa somma ad un beneficiario, contro addebito sul proprio conto corrente intrattenuto con la banca stessa.
Ogni Paese ha un proprio regime giuridico (civil law - es. Italia / common law - es. Paesi Anglosassoni) e pertanto va appurata la normativa valutaria del paese del compratore ed il valore e significato del protesto, che può essere differente caso per caso o non essere previsto.
La garanzia bancaria è uno strumento con il quale garante (di solito una banca), assicura al beneficiario il pagamento di una certa somma di denaro nel caso in cui l'obbligato principale non adempia ai propri impegni. Il beneficiario di una garanzia può essere:
il compratore, per tutelarsi dal rischio di una mancata esecuzione della fornitura o realizzazione dell'opera;
il venditore, per tutelarsi contro il rischio di insolvenza;
entrambe le parti per tutelarsi ciascuna contro il/i proprio/i rischio/i.
Principali tipologie:
Payment bond: garanzia emessa a tutela di un pagamento.
Bid Bond: di norma connessa alle gare di appalto internazionali o alla realizzazione di “grandi lavori”. Serve a tutelare l’appaltante/acquirente qualora il fornitore, che si è aggiudicato la commessa, si rifiuti di perfezionare il contratto.
Advance payment bond (APB): copre la parte versata in anticipo dall’acquirente al fornitore nel caso il fornitore non dia corso al contratto (se non viene effettuata la fornitura, si rende necessaria la restituzione dell’anticipo).
Performance bond: tutela il compratore affinché il fornitore onori il contratto nei tempi e nei modi pattuiti.
Warranty bond: tutela il compratore da eventuali difetti o vizi della non apparenti al momento della consegna della merce o del completamento dei lavori, nel caso il fornitore non provveda a rimuoverli o ripararli.
E’ una garanzia indiretta emessa dalla banca domestica a favore di una banca estera. La banca estera, così garantita, emetterà una garanzia locale a favore del beneficiario. E’ una struttura utilizzata quando il beneficiario è disposto ad accettare solo una garanzia emessa dalla propria banca, prassi comune quando si ha a che fare con enti pubblici. L’emissione può avvenire solo a mezzo swift.
Il credito fornitore è lo schema contrattuale attraverso il quale il venditore/esportatore del bene concede al compratore di dilazionare il pagamento della fornitura. Diversamente dal credito acquirente, nel credito fornitore la relazione creditizia si instaura tra i due soggetti che sottoscrivono il contratto commerciale. Il credito fornitore soddisfa le esigenze del compratore, restando in capo al venditore la gestione liquidità e la mitigazione del rischio di credito.
Il Credito Acquirente è un finanziamento a medio/lungo termine accordato direttamente all’acquirente estero a supporto di un contratto di fornitura di un esportatore. I destinatari possono essere controparti estere corporate, sovrane, banche o società di progetto. Il prodotto si caratterizza per l’elevato livello di personalizzazione e la connessione con l’operazione commerciale sottostante. I settori target sono, ad esempio, l’impiantistica, la meccanica, i trasporti, le infrastrutture, il petrolchimico, l’automotive e l’oil & gas. L’attività è soggetta ad una serie di normative internazionali OECD, finalizzate a evitare distorsioni del mercato.
Il sistema fa capo alla Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (o SWIFT) ed è stato creato per fornire un metodo standardizzato e sicuro per effettuare pagamenti all’estero. In sostanza, il sistema SWIFT è una rete di messaggistica che consente alle banche di scambiarsi pagamenti e informazioni per via elettronica. Grazie al suo formato standardizzato, SWIFT evita di confondere banche situate in paesi diversi e rende più semplici e veloci i pagamenti, riducendo il margine di errore. Il codice SWIFT attribuito ad ogni banca (noto anche come codice BIC) consente di effettuare pagamenti rapidi e sicuri tramite il sistema. Quando si effettua una transazione estera, il codice SWIFT serve a verificare l’identità della banca o dell’ente finanziario in questione. Questa misura di sicurezza garantisce che i fondi siano trasferiti sul conto corrente corretto.
Il Trade Finance si può sinteticamente definire come l’insieme degli strumenti con i quali vengono regolate, garantite e, in taluni casi, finanziate le transazioni commerciali internazionali.
Il Credito Documentario (o Lettera di Credito, L/C) è l’impegno autonomo e irrevocabile assunto da una banca (Banca Emittente, Issuing Bank) su richiesta dell’ordinante (importatore, Applicant) di eseguire la prestazione a favore del beneficiario (esportatore) a fronte di presentazione di documenti conformi :
pagando a vista, se il credito è utilizzabile per pagamento a vista;
impegnandosi a pagare a scadenza, se il credito è utilizzabile per pagamento differito.
La L/C è un impegno autonomo della banca, assolutamente distinto dal contratto di compravendita tra le parti. Le banche operano su documenti rappresentativi di merci/sevizi o altre prestazioni cui i documenti si riferiscono. Il Credito Documentario è regolato dalle Norme e Usi Uniformi della Camera di Commercio Internazionale relativi ai Crediti Documentari (NUU Brochure n. 600).
Con l’aggiunta della propria conferma, la banca confermante (di norma la banca dell’esportatore) assume gli stessi obblighi della banca emittente nei confronti del beneficiario eliminando i rischi che, per definizione, rimangono aperti quando l’esportatore riceve un credito documentario non confermato:
il rischio tecnico (analisi della conformità dei documenti: se i documenti non sono conformi, nemmeno la banca confermante è tenuta ad eseguire la prestazione);
il rischio di default del Paese di residenza dell’importatore;
il rischio di insolvenza della banca emittente il credito documentario.
Il pagherò cambiario (promissory note o P/N) è la promessa del debitore (emittente/traente o issuer/drawer) di pagare una somma di denaro ad una determinata scadenza, all’ordine di un beneficiario indicato sul titolo.
La cambiale tratta (bill of exchange B/E) è un ordine del creditore (traente o drawer) rivolto al debitore (trassato o drawee) di pagare un determinato importo ad una determinata scadenza al beneficiario indicato sul titolo. L’accettazione del debitore è di fondamentale importanza per la tutela del creditore/esportatore.
La lettera di credito trasferibile è utilizzata da soggetti quali intermediari e trader di merci. Una clausola di trasferibilità inserita in un credito documentario consente al primo beneficiario di chiedere alla Banca, che lo ha ricevuto, di trasferire in tutto o in parte l’importo di tale credito ad un secondo beneficiario (che di norma è il produttore delle merci).
A differenza del Credito Documentario tradizionale, non è uno strumento di pagamento ma solo di garanzia: si attiva infatti solo in caso di inadempimento. Se nei crediti documentari il pagamento è la naturale conclusione del contratto e la banca che si impegna assume un ruolo attivo, nella Stand-by l’impegno della banca presuppone il mancato adempimento dell’obbligazione principale e il suo utilizzo è pari ad una escussione. Anche la Stand-by letter of credit, al pari della LC export, presenta i requisiti di autonomia, astrattezza, letteralità e formalismo e viene utilizzata mediante presentazione di documenti.
Si presta per garantire le obbligazioni più varie: uno degli usi ricorrenti è il caso di gestione di forniture periodiche: rilasciando una Stand-by a copertura dell’esposizione massima assunta da un importatore, si ha la possibilità di dare completa garanzia al venditore, rispetto a forniture di importo più elevato con un risparmio nelle spese e commissioni bancarie.
Gli incassi documentari si distinguono in base alle modalità di incasso:
documenti contro pagamento (D/P – Documents against payment o CAD – Cash against documents) regolano pagamenti a vista: la Banca ha istruzioni di consegnare i documenti contro pagamento dell’importo in essi indicato;
documenti contro accettazione (D/A – Documents against acceptance): regolano pagamenti differiti, sulla base di un mandato conferito alla banca del beneficiario che prevede:
che i documenti vengano rilasciati dietro accettazione da parte del trassato (compratore), che sottoscrive un impegno di pagamento a scadenza/accettando una tratta/emettendo un pagherò cambiario;
che i documenti vengano rilasciati dietro accettazione da parte del trassato con impegno di una Banca, nella forma di avallo di un effetto o emissione di una garanzia bancaria a favore del venditore (ipotesi remota, in quanto solitamente strutturata mediante garanzia/credito documentario).
La Banca si richiama alle NUU 522 nell’esecuzione del proprio mandato che non prevedono impegni da parte delle banche se non quello di eseguire le istruzioni ricevute, a parte il caso in cui la Banca estera emetta il proprio impegno, gli incassi documentari non eliminano il rischio di mancato pagamento.
Si distinguono in:
finanziamento all’esportazione, l’operazione con la quale la Banca anticipa, totalmente o in parte, le somme di cui il cliente è o sarà creditore nei confronti di soggetti esteri, in relazione a forniture di merci o servizi già effettuati o ancora da effettuare;
finanziamento all’importazione, il prestito che la banca concede ad un cliente in occasione del pagamento di una importazione o di un servizio dall’estero.
I finanziamenti esteri possono essere erogati in divisa o in euro e di norma nel breve termine, con scadenza cioè entro diciotto mesi.
Nel caso di trasferimento di un effetto, il cedente non risponde dell'eventuale insolvenza del debitore, in caso di mancato pagamento da parte del terzo obbligato.
Nel caso di trasferimento di un effetto, il cedente risponde dell'eventuale insolvenza del debitore, in caso di mancato pagamento da parte del terzo obbligato.
Si tratta di un automatismo capace di eseguire autonomamente la girocontazione tra rapporti della stessa società o di aziende dello stesso gruppo, i quali insistono in filiali o Istituti bancari diversi.
L’Export Control approfondisce il rischio di vendere beni, inclusi software e tecnologie di utilizzo principalmente civile, ma con potenziali requisiti per utilizzo militare (MERCI DUAL USE) o a soggetti pericolosi (LISTE DI NOMINATIVI SOTTOPOSTI A SANZIONI). Assolve alla necessità di controllo su regole condivise a livello internazionale, Regolamenti Ue, politica commerciale comune, embarghi ONU, leggi nazionali (normativa USA – OFAC).
I prodotti a duplice uso sono beni, inclusi software e tecnologie di utilizzo principalmente civile, ma con potenziali requisiti per utilizzo militare. L’esportazione dei beni a duplice uso può essere vietata o sottoposta ad autorizzazione verso determinati Paesi.
L’esportatore che fattura in valuta estera, corre il rischio di deprezzamento della divisa estera contro euro.
L’importatore che paga in valuta estera, corre il rischio dell’apprezzamento della divisa estera contro euro.
PRINCIPALI STRUMENTI DI COPERTURA
L’esportatore può proteggere i propri incassi futuri con strumenti che garantiscono una copertura “a prezzo fisso”:
vendita a termine: il cliente può fissare il cambio al quale regolare una transazione futura ad una scadenza fissa;
finanziamento in valuta: il cliente può attivare un finanziamento nella stessa valuta di incasso per compensare il rischio di cambio;
flexible forward export: il cliente dispone di un plafond per vendere una quantità di divisa contro Euro entro una determinata data, anche con più utilizzi.
oppure con strumenti che garantiscono una copertura “a prezzo flessibile”:
opzioni valutarie: con l'acquisto di un’opzione il cliente ottiene la possibilità (non l’obbligo) di vendere (opzione put) una specifica quantità di divisa al prezzo di esercizio (strike price) pagando un importo (premio) alla banca.
L’importatore può proteggere i propri pagamenti futuri con strumenti che garantiscono una copertura “a prezzo fisso”:
acquisto a termine il cliente può fissare il cambio al quale regolare una transazione futura ad una scadenza fissa;
flexible forward import il cliente dispone di un plafond per acquistare una quantità di divisa contro Euro entro una determinata data, anche con più utilizzi;
oppure con strumenti che garantiscono una copertura “a prezzo flessibile”:
opzioni valutarie con l'acquisto di un’opzione il cliente ottiene la possibilità (non l’obbligo) di comprare (opzione call) una specifica quantità di divisa al prezzo di esercizio (strike price) pagando un importo (premio) alla banca.
E’ un conto corrente che permette di gestire denaro in valuta estera diversa dall’euro, consentendo l’operatività in più valute, mantenendo un unico rapporto di conto. Al momento dell’apertura del conto viene indicata la “valuta estera principale”, con la possibilità di operare nelle altre "valute estere secondarie” previste.
Il codice TARIC (tariffa integrata comunitaria), figura numerica che identifica le merci, è uno strumento necessario per gli operatori coinvolti negli scambi commerciali internazionali, al fine di calcolare i dazi doganali ed identificare disposizioni e obblighi previsti per l’importazione/esportazione delle merci nel/dal territorio doganale della Comunità. Il TARIC è composto da 10 cifre, la prima parte identifica la nomenclatura combinata, mentre le ultime cifre riportano ulteriori misure comunitarie specifiche. Gli Stati membri possono aggiungere ulteriori suddivisioni o codici addizionali per rispondere a specifiche esigenze nazionali.
Gli Incoterms® (International Commercial Terms) sono usi codificati nei contratti di vendita e di acquisto di merci. Definiti dalla International Chamber of Commerce di Parigi (ICC), si utilizzano per operazioni di commercio internazionale. Richiamati in modo corretto, identificano gli obblighi, i rischi ed i costi in capo a venditore ed acquirente.
EXW - EX WORKS - FRANCO FABBRICA
E’ il termine che individua le minori obbligazioni in capo al venditore a fronte però di una mancanza del controllo. Il venditore consegna la merce all'acquirente quando viene caricata sul mezzo di trasporto messo a disposizione dall'acquirente. Il venditore non è tenuto a caricare o sdoganare la merce per l'esportazione.
FCA - FREE CARRIER - FRANCO VETTORE
Il venditore consegna la merce all'acquirente in due modi: se il luogo indicato è la sede del venditore, le merci vengono consegnate quando vengono caricate sul mezzo di trasporto messo a disposizione dall'acquirente. Se il luogo di consegna è un luogo diverso, le merci vengono consegnate quando, dopo essere state caricate sul mezzo di trasporto del venditore, raggiungono l'altro luogo indicato e sono pronte per lo scaricamento dal mezzo di trasporto del venditore e a disposizione del vettore o di un'altra persona nominata dall'acquirente.
FAS - FREE ALONGSIDE SHIP - FRANCO LUNGO BORDO
Con il termine FAS, il venditore consegna quando le merci vengono posizionate lungo il bordo della nave (ad es. su una banchina o una chiatta) nominata dall'acquirente nel porto di spedizione indicato (trasporto principale a carico del compratore).
FOB - FREE ON BOARD - FRANCO A BORDO
Con il termine FOB, il venditore consegna le merci posizionandole a bordo della nave nominata dall'acquirente nel porto di spedizione indicato o quando “procures the goods already so delivered” (trasporto principale a carico del compratore).
CPT - CARRIAGE PAID TO - TRA
Il venditore consegna le merci e trasferisce il rischio all'acquirente consegnandole al primo vettore incaricato dal venditore. Il venditore è tenuto a stipulare il contratto di trasporto pagando le spese di trasporto necessarie per portare le merci nel luogo di destinazione indicato. Il venditore è tenuto anche a stipulare un contratto per una copertura assicurativa contro il rischio dell'acquirente di perdita o danneggiamento della merce durante il trasporto (il venditore paga il trasporto ma il rischio è del compratore).
CIP - CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO
Il venditore consegna le merci a bordo della nave. Il rischio di perdita o danneggiamento delle merci passa quando le merci si trovano a bordo della nave. Il venditore deve, inoltre, stipulare un contratto di trasporto e pagare i relativi costi per trasportare la merce nel porto di destinazione indicato (il venditore paga il trasporto ma il rischio è del compratore).
CFR - COST AND FREIGHT
Il venditore consegna le merci a bordo della nave. Il venditore deve, inoltre, stipulare un contratto di trasporto e pagare i relativi costi per trasportare la merce nel porto di destinazione indicato. Il rischio di perdita o danneggiamento delle merci passa quando le merci si trovano a bordo della nave. Il venditore è tenuto anche a stipulare un contratto per una copertura assicurativa contro il rischio dell'acquirente di perdita o danneggiamento della merce durante il trasporto. Il venditore è tenuto a stipulare una copertura assicurativa per coprire rischi come Institute Cargo Clauses (C) o simili (copertura minima), il venditore paga il trasporto ma il rischio è del compratore.
CIF - COST, INSURANCE AND FREIGHT
Il venditore consegna e trasferisce il rischio all'acquirente quando la merce, pronta per essere scaricata dal mezzo di trasporto in arrivo, è messa a disposizione dell'acquirente in un luogo di destinazione concordato o nel punto concordato all'interno di quel luogo, se tale punto viene concordato. Il venditore si assume, pertanto, tutti i rischi connessi al trasporto della merce nel luogo di destinazione indicato o nel punto concordato all'interno di quel luogo (il venditore paga il trasporto ma il rischio è del compratore).
DAP - DELIVERED AT PLACE
Il venditore consegna e trasferisce il rischio all'acquirente quando la merce è messa a disposizione dell'acquirente scaricata in un luogo di destinazione concordato o nel punto concordato all'interno di quel luogo, se tale punto viene concordato. Il venditore si assume, pertanto, tutti i rischi connessi al trasporto della merce nel luogo di destinazione indicato o nel punto concordato all'interno di quel luogo (il venditore consegna a destino, trasporto e rischi a suo carico).
DPU - DELIVERED AT PLACE UNLOADED
Il venditore consegna e trasferisce il rischio all'acquirente quando la merce, pronta per essere scaricata dal mezzo di trasporto in arrivo, è messa a disposizione dell'acquirente in un luogo di destinazione concordato o nel punto concordato all'interno di quel luogo, se tale punto viene concordato. Il venditore si assume, pertanto, tutti i rischi connessi al trasporto della merce nel luogo di destinazione indicato o nel punto concordato all'interno di quel luogo. Il venditore, inoltre, ha l'obbligo di sdoganare la merce, non solo per l'esportazione ma anche per l'importazione (il venditore consegna a destino, trasporto e rischi a suo carico).
DDP - DELIVERED DUTY PAID - RESO SDOGANATO
Il venditore consegna e trasferisce il rischio all'acquirente quando la merce, pronta per essere scaricata dal mezzo di trasporto in arrivo, è messa a disposizione dell'acquirente in un luogo di destinazione concordato o nel punto concordato all'interno di quel luogo, se tale punto viene concordato. Il venditore si assume, pertanto, tutti i rischi connessi al trasporto della merce nel luogo di destinazione indicato o nel punto concordato all'interno di quel luogo. Il venditore, inoltre, ha l'obbligo di sdoganare la merce, non solo per l'esportazione ma anche per l'importazione (il venditore consegna a destino, trasporto e rischi a suo carico).
Operatore Economico Autorizzato, attesta l'affidabilità dell'operatore nello svolgimento di operazioni doganali.
Il Sistema degli Esportatori Registrati consente agli operatori economici la presentazione elettronica delle richieste di registrazione alla banca dati REX, ossia un sistema di certificazione di origine delle merci che si fonda sul principio dell'autocertificazione da parte degli operatori economici, i quali ottengono lo status di Esportatore Registrato dall'autorità doganale e possono così produrre le dichiarazioni di origine.
Documento utilizzato per spedizione via mare, rappresentativo della merce. La presenza della Bill of Lading garantisce il venditore che non perderà il possesso delle merci senza la prestazione della controparte.
Documento utilizzato per spedizione via aerea. E’ consigliabile che la lettera di vettura aerea sia emessa a nome della Banca estera (il compratore per ritirare la merce necessita della liberatoria della banca, che gli viene rilasciata solo dietro pagamento o emissione di impegno da parte del compratore).
La lettera di vettura CMR in base all'accordo internazionale del trasporto su strada (Convention des Marchandises par Route) è il documento dal quale risulta l'accordo delle parti per le merci da trasportare, le modalità e le condizioni del trasporto, nonché il luogo di destinazione. Non è un documento rappresentativo né negoziale.
TRADE FINANCE - ESTERO MERCI
COPERTURA CAMBIO
DEFINIZIONI TECNICHE
Il bonifico è un ordine di pagamento che il debitore impartisce alla propria banca a favore della banca del creditore, con l’ordine di effettuare a favore di quest’ultimo un pagamento incondizionato e immediatamente liberatorio. I bonifici oggi si possono distinguere in due macro categorie:
Bonifico SEPA Credit Transfer
Bonifico Estero
Per la seconda tipologia porre attenzione alle spese ripartite tra ordinante e beneficiario:
SHA - spese suddivise: i costi relativi alla predisposizione del trasferimento sono a carico dell’ordinante mentre le eventuali spese della banca corrispondente sono a carico del beneficiario.
OUR – spese a carico dell’ordinante: il beneficiario riceve l’importo nominale senza deduzioni.
BEN - spese a carico del beneficiario: il destinatario riceve l’importo del trasferimento al netto di tutti i costi legati alla transazione.
Per i bonifici da e verso i Paesi UE, l’unica opzione ammessa è SHA.
L’assegno estero è emesso da un correntista (debitore, traente) ed è un titolo di credito che contiene l’ordine del correntista stesso alla sua banca, di pagare una certa somma ad un beneficiario, contro addebito sul proprio conto corrente intrattenuto con la banca stessa.
Ogni Paese ha un proprio regime giuridico (civil law - es. Italia / common law - es. Paesi Anglosassoni) e pertanto va appurata la normativa valutaria del paese del compratore ed il valore e significato del protesto, che può essere differente caso per caso o non essere previsto.
La garanzia bancaria è uno strumento con il quale garante (di solito una banca), assicura al beneficiario il pagamento di una certa somma di denaro nel caso in cui l'obbligato principale non adempia ai propri impegni. Il beneficiario di una garanzia può essere:
il compratore, per tutelarsi dal rischio di una mancata esecuzione della fornitura o realizzazione dell'opera;
il venditore, per tutelarsi contro il rischio di insolvenza;
entrambe le parti per tutelarsi ciascuna contro il/i proprio/i rischio/i.
Principali tipologie:
Payment bond: garanzia emessa a tutela di un pagamento.
Bid Bond: di norma connessa alle gare di appalto internazionali o alla realizzazione di “grandi lavori”. Serve a tutelare l’appaltante/acquirente qualora il fornitore, che si è aggiudicato la commessa, si rifiuti di perfezionare il contratto.
Advance payment bond (APB): copre la parte versata in anticipo dall’acquirente al fornitore nel caso il fornitore non dia corso al contratto (se non viene effettuata la fornitura, si rende necessaria la restituzione dell’anticipo).
Performance bond: tutela il compratore affinché il fornitore onori il contratto nei tempi e nei modi pattuiti.
Warranty bond: tutela il compratore da eventuali difetti o vizi della non apparenti al momento della consegna della merce o del completamento dei lavori, nel caso il fornitore non provveda a rimuoverli o ripararli.
E’ una garanzia indiretta emessa dalla banca domestica a favore di una banca estera. La banca estera, così garantita, emetterà una garanzia locale a favore del beneficiario. E’ una struttura utilizzata quando il beneficiario è disposto ad accettare solo una garanzia emessa dalla propria banca, prassi comune quando si ha a che fare con enti pubblici. L’emissione può avvenire solo a mezzo swift.
Il credito fornitore è lo schema contrattuale attraverso il quale il venditore/esportatore del bene concede al compratore di dilazionare il pagamento della fornitura. Diversamente dal credito acquirente, nel credito fornitore la relazione creditizia si instaura tra i due soggetti che sottoscrivono il contratto commerciale. Il credito fornitore soddisfa le esigenze del compratore, restando in capo al venditore la gestione liquidità e la mitigazione del rischio di credito.
Il Credito Acquirente è un finanziamento a medio/lungo termine accordato direttamente all’acquirente estero a supporto di un contratto di fornitura di un esportatore. I destinatari possono essere controparti estere corporate, sovrane, banche o società di progetto. Il prodotto si caratterizza per l’elevato livello di personalizzazione e la connessione con l’operazione commerciale sottostante. I settori target sono, ad esempio, l’impiantistica, la meccanica, i trasporti, le infrastrutture, il petrolchimico, l’automotive e l’oil & gas. L’attività è soggetta ad una serie di normative internazionali OECD, finalizzate a evitare distorsioni del mercato.
Il sistema fa capo alla Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (o SWIFT) ed è stato creato per fornire un metodo standardizzato e sicuro per effettuare pagamenti all’estero. In sostanza, il sistema SWIFT è una rete di messaggistica che consente alle banche di scambiarsi pagamenti e informazioni per via elettronica. Grazie al suo formato standardizzato, SWIFT evita di confondere banche situate in paesi diversi e rende più semplici e veloci i pagamenti, riducendo il margine di errore. Il codice SWIFT attribuito ad ogni banca (noto anche come codice BIC) consente di effettuare pagamenti rapidi e sicuri tramite il sistema. Quando si effettua una transazione estera, il codice SWIFT serve a verificare l’identità della banca o dell’ente finanziario in questione. Questa misura di sicurezza garantisce che i fondi siano trasferiti sul conto corrente corretto.
Il Trade Finance si può sinteticamente definire come l’insieme degli strumenti con i quali vengono regolate, garantite e, in taluni casi, finanziate le transazioni commerciali internazionali.
Il Credito Documentario (o Lettera di Credito, L/C) è l’impegno autonomo e irrevocabile assunto da una banca (Banca Emittente, Issuing Bank) su richiesta dell’ordinante (importatore, Applicant) di eseguire la prestazione a favore del beneficiario (esportatore) a fronte di presentazione di documenti conformi :
pagando a vista, se il credito è utilizzabile per pagamento a vista;
impegnandosi a pagare a scadenza, se il credito è utilizzabile per pagamento differito.
La L/C è un impegno autonomo della banca, assolutamente distinto dal contratto di compravendita tra le parti. Le banche operano su documenti rappresentativi di merci/sevizi o altre prestazioni cui i documenti si riferiscono. Il Credito Documentario è regolato dalle Norme e Usi Uniformi della Camera di Commercio Internazionale relativi ai Crediti Documentari (NUU Brochure n. 600).
Con l’aggiunta della propria conferma, la banca confermante (di norma la banca dell’esportatore) assume gli stessi obblighi della banca emittente nei confronti del beneficiario eliminando i rischi che, per definizione, rimangono aperti quando l’esportatore riceve un credito documentario non confermato:
il rischio tecnico (analisi della conformità dei documenti: se i documenti non sono conformi, nemmeno la banca confermante è tenuta ad eseguire la prestazione);
il rischio di default del Paese di residenza dell’importatore;
il rischio di insolvenza della banca emittente il credito documentario.
Il pagherò cambiario (promissory note o P/N) è la promessa del debitore (emittente/traente o issuer/drawer) di pagare una somma di denaro ad una determinata scadenza, all’ordine di un beneficiario indicato sul titolo.
La cambiale tratta (bill of exchange B/E) è un ordine del creditore (traente o drawer) rivolto al debitore (trassato o drawee) di pagare un determinato importo ad una determinata scadenza al beneficiario indicato sul titolo. L’accettazione del debitore è di fondamentale importanza per la tutela del creditore/esportatore.
La lettera di credito trasferibile è utilizzata da soggetti quali intermediari e trader di merci. Una clausola di trasferibilità inserita in un credito documentario consente al primo beneficiario di chiedere alla Banca, che lo ha ricevuto, di trasferire in tutto o in parte l’importo di tale credito ad un secondo beneficiario (che di norma è il produttore delle merci).
A differenza del Credito Documentario tradizionale, non è uno strumento di pagamento ma solo di garanzia: si attiva infatti solo in caso di inadempimento. Se nei crediti documentari il pagamento è la naturale conclusione del contratto e la banca che si impegna assume un ruolo attivo, nella Stand-by l’impegno della banca presuppone il mancato adempimento dell’obbligazione principale e il suo utilizzo è pari ad una escussione. Anche la Stand-by letter of credit, al pari della LC export, presenta i requisiti di autonomia, astrattezza, letteralità e formalismo e viene utilizzata mediante presentazione di documenti.
Si presta per garantire le obbligazioni più varie: uno degli usi ricorrenti è il caso di gestione di forniture periodiche: rilasciando una Stand-by a copertura dell’esposizione massima assunta da un importatore, si ha la possibilità di dare completa garanzia al venditore, rispetto a forniture di importo più elevato con un risparmio nelle spese e commissioni bancarie.
Gli incassi documentari si distinguono in base alle modalità di incasso:
documenti contro pagamento (D/P – Documents against payment o CAD – Cash against documents) regolano pagamenti a vista: la Banca ha istruzioni di consegnare i documenti contro pagamento dell’importo in essi indicato;
documenti contro accettazione (D/A – Documents against acceptance): regolano pagamenti differiti, sulla base di un mandato conferito alla banca del beneficiario che prevede:
che i documenti vengano rilasciati dietro accettazione da parte del trassato (compratore), che sottoscrive un impegno di pagamento a scadenza/accettando una tratta/emettendo un pagherò cambiario;
che i documenti vengano rilasciati dietro accettazione da parte del trassato con impegno di una Banca, nella forma di avallo di un effetto o emissione di una garanzia bancaria a favore del venditore (ipotesi remota, in quanto solitamente strutturata mediante garanzia/credito documentario).
La Banca si richiama alle NUU 522 nell’esecuzione del proprio mandato che non prevedono impegni da parte delle banche se non quello di eseguire le istruzioni ricevute, a parte il caso in cui la Banca estera emetta il proprio impegno, gli incassi documentari non eliminano il rischio di mancato pagamento.
Si distinguono in:
finanziamento all’esportazione, l’operazione con la quale la Banca anticipa, totalmente o in parte, le somme di cui il cliente è o sarà creditore nei confronti di soggetti esteri, in relazione a forniture di merci o servizi già effettuati o ancora da effettuare;
finanziamento all’importazione, il prestito che la banca concede ad un cliente in occasione del pagamento di una importazione o di un servizio dall’estero.
I finanziamenti esteri possono essere erogati in divisa o in euro e di norma nel breve termine, con scadenza cioè entro diciotto mesi.
Nel caso di trasferimento di un effetto, il cedente non risponde dell'eventuale insolvenza del debitore, in caso di mancato pagamento da parte del terzo obbligato.
Nel caso di trasferimento di un effetto, il cedente risponde dell'eventuale insolvenza del debitore, in caso di mancato pagamento da parte del terzo obbligato.
Si tratta di un automatismo capace di eseguire autonomamente la girocontazione tra rapporti della stessa società o di aziende dello stesso gruppo, i quali insistono in filiali o Istituti bancari diversi.
L’Export Control approfondisce il rischio di vendere beni, inclusi software e tecnologie di utilizzo principalmente civile, ma con potenziali requisiti per utilizzo militare (MERCI DUAL USE) o a soggetti pericolosi (LISTE DI NOMINATIVI SOTTOPOSTI A SANZIONI). Assolve alla necessità di controllo su regole condivise a livello internazionale, Regolamenti Ue, politica commerciale comune, embarghi ONU, leggi nazionali (normativa USA – OFAC).
I prodotti a duplice uso sono beni, inclusi software e tecnologie di utilizzo principalmente civile, ma con potenziali requisiti per utilizzo militare. L’esportazione dei beni a duplice uso può essere vietata o sottoposta ad autorizzazione verso determinati Paesi.
L’esportatore che fattura in valuta estera, corre il rischio di deprezzamento della divisa estera contro euro.
L’importatore che paga in valuta estera, corre il rischio dell’apprezzamento della divisa estera contro euro.
PRINCIPALI STRUMENTI DI COPERTURA
L’esportatore può proteggere i propri incassi futuri con strumenti che garantiscono una copertura “a prezzo fisso”:
vendita a termine: il cliente può fissare il cambio al quale regolare una transazione futura ad una scadenza fissa;
finanziamento in valuta: il cliente può attivare un finanziamento nella stessa valuta di incasso per compensare il rischio di cambio;
flexible forward export: il cliente dispone di un plafond per vendere una quantità di divisa contro Euro entro una determinata data, anche con più utilizzi.
oppure con strumenti che garantiscono una copertura “a prezzo flessibile”:
opzioni valutarie: con l'acquisto di un’opzione il cliente ottiene la possibilità (non l’obbligo) di vendere (opzione put) una specifica quantità di divisa al prezzo di esercizio (strike price) pagando un importo (premio) alla banca.
L’importatore può proteggere i propri pagamenti futuri con strumenti che garantiscono una copertura “a prezzo fisso”:
acquisto a termine il cliente può fissare il cambio al quale regolare una transazione futura ad una scadenza fissa;
flexible forward import il cliente dispone di un plafond per acquistare una quantità di divisa contro Euro entro una determinata data, anche con più utilizzi;
oppure con strumenti che garantiscono una copertura “a prezzo flessibile”:
opzioni valutarie con l'acquisto di un’opzione il cliente ottiene la possibilità (non l’obbligo) di comprare (opzione call) una specifica quantità di divisa al prezzo di esercizio (strike price) pagando un importo (premio) alla banca.
E’ un conto corrente che permette di gestire denaro in valuta estera diversa dall’euro, consentendo l’operatività in più valute, mantenendo un unico rapporto di conto. Al momento dell’apertura del conto viene indicata la “valuta estera principale”, con la possibilità di operare nelle altre "valute estere secondarie” previste.
Il codice TARIC (tariffa integrata comunitaria), figura numerica che identifica le merci, è uno strumento necessario per gli operatori coinvolti negli scambi commerciali internazionali, al fine di calcolare i dazi doganali ed identificare disposizioni e obblighi previsti per l’importazione/esportazione delle merci nel/dal territorio doganale della Comunità. Il TARIC è composto da 10 cifre, la prima parte identifica la nomenclatura combinata, mentre le ultime cifre riportano ulteriori misure comunitarie specifiche. Gli Stati membri possono aggiungere ulteriori suddivisioni o codici addizionali per rispondere a specifiche esigenze nazionali.
Gli Incoterms® (International Commercial Terms) sono usi codificati nei contratti di vendita e di acquisto di merci. Definiti dalla International Chamber of Commerce di Parigi (ICC), si utilizzano per operazioni di commercio internazionale. Richiamati in modo corretto, identificano gli obblighi, i rischi ed i costi in capo a venditore ed acquirente.
EXW - EX WORKS - FRANCO FABBRICA
E’ il termine che individua le minori obbligazioni in capo al venditore a fronte però di una mancanza del controllo. Il venditore consegna la merce all'acquirente quando viene caricata sul mezzo di trasporto messo a disposizione dall'acquirente. Il venditore non è tenuto a caricare o sdoganare la merce per l'esportazione.
FCA - FREE CARRIER - FRANCO VETTORE
Il venditore consegna la merce all'acquirente in due modi: se il luogo indicato è la sede del venditore, le merci vengono consegnate quando vengono caricate sul mezzo di trasporto messo a disposizione dall'acquirente. Se il luogo di consegna è un luogo diverso, le merci vengono consegnate quando, dopo essere state caricate sul mezzo di trasporto del venditore, raggiungono l'altro luogo indicato e sono pronte per lo scaricamento dal mezzo di trasporto del venditore e a disposizione del vettore o di un'altra persona nominata dall'acquirente.
FAS - FREE ALONGSIDE SHIP - FRANCO LUNGO BORDO
Con il termine FAS, il venditore consegna quando le merci vengono posizionate lungo il bordo della nave (ad es. su una banchina o una chiatta) nominata dall'acquirente nel porto di spedizione indicato (trasporto principale a carico del compratore).
FOB - FREE ON BOARD - FRANCO A BORDO
Con il termine FOB, il venditore consegna le merci posizionandole a bordo della nave nominata dall'acquirente nel porto di spedizione indicato o quando “procures the goods already so delivered” (trasporto principale a carico del compratore).
CPT - CARRIAGE PAID TO - TRA
Il venditore consegna le merci e trasferisce il rischio all'acquirente consegnandole al primo vettore incaricato dal venditore. Il venditore è tenuto a stipulare il contratto di trasporto pagando le spese di trasporto necessarie per portare le merci nel luogo di destinazione indicato. Il venditore è tenuto anche a stipulare un contratto per una copertura assicurativa contro il rischio dell'acquirente di perdita o danneggiamento della merce durante il trasporto (il venditore paga il trasporto ma il rischio è del compratore).
CIP - CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO
Il venditore consegna le merci a bordo della nave. Il rischio di perdita o danneggiamento delle merci passa quando le merci si trovano a bordo della nave. Il venditore deve, inoltre, stipulare un contratto di trasporto e pagare i relativi costi per trasportare la merce nel porto di destinazione indicato (il venditore paga il trasporto ma il rischio è del compratore).
CFR - COST AND FREIGHT
Il venditore consegna le merci a bordo della nave. Il venditore deve, inoltre, stipulare un contratto di trasporto e pagare i relativi costi per trasportare la merce nel porto di destinazione indicato. Il rischio di perdita o danneggiamento delle merci passa quando le merci si trovano a bordo della nave. Il venditore è tenuto anche a stipulare un contratto per una copertura assicurativa contro il rischio dell'acquirente di perdita o danneggiamento della merce durante il trasporto. Il venditore è tenuto a stipulare una copertura assicurativa per coprire rischi come Institute Cargo Clauses (C) o simili (copertura minima), il venditore paga il trasporto ma il rischio è del compratore.
CIF - COST, INSURANCE AND FREIGHT
Il venditore consegna e trasferisce il rischio all'acquirente quando la merce, pronta per essere scaricata dal mezzo di trasporto in arrivo, è messa a disposizione dell'acquirente in un luogo di destinazione concordato o nel punto concordato all'interno di quel luogo, se tale punto viene concordato. Il venditore si assume, pertanto, tutti i rischi connessi al trasporto della merce nel luogo di destinazione indicato o nel punto concordato all'interno di quel luogo (il venditore paga il trasporto ma il rischio è del compratore).
DAP - DELIVERED AT PLACE
Il venditore consegna e trasferisce il rischio all'acquirente quando la merce è messa a disposizione dell'acquirente scaricata in un luogo di destinazione concordato o nel punto concordato all'interno di quel luogo, se tale punto viene concordato. Il venditore si assume, pertanto, tutti i rischi connessi al trasporto della merce nel luogo di destinazione indicato o nel punto concordato all'interno di quel luogo (il venditore consegna a destino, trasporto e rischi a suo carico).
DPU - DELIVERED AT PLACE UNLOADED
Il venditore consegna e trasferisce il rischio all'acquirente quando la merce, pronta per essere scaricata dal mezzo di trasporto in arrivo, è messa a disposizione dell'acquirente in un luogo di destinazione concordato o nel punto concordato all'interno di quel luogo, se tale punto viene concordato. Il venditore si assume, pertanto, tutti i rischi connessi al trasporto della merce nel luogo di destinazione indicato o nel punto concordato all'interno di quel luogo. Il venditore, inoltre, ha l'obbligo di sdoganare la merce, non solo per l'esportazione ma anche per l'importazione (il venditore consegna a destino, trasporto e rischi a suo carico).
DDP - DELIVERED DUTY PAID - RESO SDOGANATO
Il venditore consegna e trasferisce il rischio all'acquirente quando la merce, pronta per essere scaricata dal mezzo di trasporto in arrivo, è messa a disposizione dell'acquirente in un luogo di destinazione concordato o nel punto concordato all'interno di quel luogo, se tale punto viene concordato. Il venditore si assume, pertanto, tutti i rischi connessi al trasporto della merce nel luogo di destinazione indicato o nel punto concordato all'interno di quel luogo. Il venditore, inoltre, ha l'obbligo di sdoganare la merce, non solo per l'esportazione ma anche per l'importazione (il venditore consegna a destino, trasporto e rischi a suo carico).
Operatore Economico Autorizzato, attesta l'affidabilità dell'operatore nello svolgimento di operazioni doganali.
Il Sistema degli Esportatori Registrati consente agli operatori economici la presentazione elettronica delle richieste di registrazione alla banca dati REX, ossia un sistema di certificazione di origine delle merci che si fonda sul principio dell'autocertificazione da parte degli operatori economici, i quali ottengono lo status di Esportatore Registrato dall'autorità doganale e possono così produrre le dichiarazioni di origine.
Documento utilizzato per spedizione via mare, rappresentativo della merce. La presenza della Bill of Lading garantisce il venditore che non perderà il possesso delle merci senza la prestazione della controparte.
Documento utilizzato per spedizione via aerea. E’ consigliabile che la lettera di vettura aerea sia emessa a nome della Banca estera (il compratore per ritirare la merce necessita della liberatoria della banca, che gli viene rilasciata solo dietro pagamento o emissione di impegno da parte del compratore).
La lettera di vettura CMR in base all'accordo internazionale del trasporto su strada (Convention des Marchandises par Route) è il documento dal quale risulta l'accordo delle parti per le merci da trasportare, le modalità e le condizioni del trasporto, nonché il luogo di destinazione. Non è un documento rappresentativo né negoziale.