a cura dello Studio Legale Padovan - 16 July 2024
Il venditore conferisce mandato alla propria banca di inviare i documenti (commerciali/finanziari) relativi ad una fornitura alla banca dell’acquirente, affinché vengano consegnati a quest’ultimo, contro pagamento dell’importo dovuto o contro impegno di pagamento a scadenza. I documenti viaggiano quindi separatamente dalle merci, che vengono spedite all’acquirente nei modi stabiliti e gli incassi sono soggetti alle Norme Uniformi relative agli incassi della Camera di Commercio Internazionale (NUU brochure 552).
Premesso che non eliminano il rischio controparte, l’uso degli incassi documentari ha una sua utilità se il pagamento è a vista e nel caso di spedizione:
- via mare, dove la presenza della Bill of Lading (documento rappresentativo di merce) garantisce il venditore che non perderà il possesso delle merci senza la prestazione della controparte;
- via aerea, purché la lettera di vettura aerea sia emessa a nome della Banca estera (il compratore per ritirare la merce necessita della liberatoria della banca, che gli viene rilasciata solo dietro pagamento o emissione di impegno da parte del compratore).
Ci sono due modalità:
(D/P – Documents against payment o CAD – Cash against documents) regolano pagamenti a vista: la Banca ha istruzioni di consegnare i documenti contro pagamento dell’importo in essi indicato;
(D/A – Documents against acceptance): regolano pagamenti differiti, sulla base di un mandato conferito alla banca del beneficiario che può prevedere che:
- i documenti vengano rilasciati dietro accettazione da parte del trassato (compratore), che sottoscrive un impegno di pagamento a scadenza/accettando una tratta/emettendo un pagherò cambiario;
- i documenti vengano rilasciati dietro accettazione da parte del trassato con impegno di una Banca, nella forma di avallo di un effetto o emissione di una garanzia bancaria a favore del venditore (ipotesi remota, in quanto solitamente strutturata mediante garanzia/credito documentario).
Nel commercio internazionale, il credito documentario è lo strumento che tutela meglio sia l'importatore che l'esportatore e rappresenta un punto di equilibrio tra le esigenze di entrambi. In particolare:
per l'esportatore
- eliminazione rischio controparte;
- eliminazione rischio politico/banca estera (se confermata);
- controllo dei documenti rappresentativi della merce;
- possibilità di smobilizzo del credito per pagamenti differiti;
per l'importatore
- ricezione dei documenti richiesti e necessari entro i termini stabiliti;
- controllo dei documenti da parte della propria banca;
- pagamento condizionato al rispetto dei termini del credito;
- possibilità di richiedere il finanziamento del credito alla propria banca.
Il Credito Documentario (o lettera di credito, L/C) è l’impegno autonomo e irrevocabile assunto da una banca (banca emittente o issuing bank) su richiesta dell’ordinante (importatore o applicant) di eseguire la prestazione a favore del beneficiario (esportatore) a fronte di presentazione di documenti conformi:
- pagando a vista, se il credito è utilizzabile per pagamento at sight;
- impegnandosi a pagare a scadenza per pagamento differito o deferred.
Il Credito Documentario è regolato dalle Norme e Usi Uniformi della Camera di Commercio Internazionale relativi ai Crediti Documentari (NUU Brochure n. 600). Per mitigare il rischio controparte (solvibilità dell’importatore), il venditore (esportatore) è solito pretendere il pagamento a mezzo L/C perchè la banca emittente accoglie il mandato che gli affida l’ordinante (importatore) ad eseguire la prestazione. La banca emittente diventa l’obbligato principale nei confronti del beneficiario avendo instaurato un rapporto fiduciario con l’ordinante, definito dalla concessione di una linea di credito dedicata.
La lettera di credito è uno strumento autonomo nel senso che è un obbligo della banca distinto dal contratto di compravendita tra le parti: tale contratto non riguarda e non impegna in alcun modo le banche anche se qualsiasi riferimento ad esso è citato nella L/C. Le banche operano su documenti e non su merci/sevizi o altre prestazioni alle quali i documenti possono riferirsi.
Con l’aggiunta della propria conferma, la banca confermante (di norma la banca dell’esportatore) assume gli stessi obblighi della banca emittente nei confronti del beneficiario eliminando i rischi che, per definizione, rimangono aperti quando l’esportatore riceve un credito documentario non confermato:
- il rischio tecnico (analisi della conformità dei documenti: se i documenti non sono conformi, la banca confermante non è tenuta ad eseguire la prestazione);
- il rischio di default del Paese di residenza dell’importatore;
il rischio di insolvenza della banca emittente il credito documentario.
A differenza della Lettera di Credito, che è uno strumento di pagamento e nasce per essere utilizzato, la Lettera di Credito Stand-By è uno strumento di garanzia e si attiva solo in caso di inadempimento. L’impegno della Banca (emittente e/o confermante) è indiretto e di natura passiva perché presuppone il mancato adempimento dell’obbligazione principale ed il suo utilizzo (simile ad un’escussione) è di norma subordinato alla presentazione di una dichiarazione del creditore in tal senso. La Stand-By è spesso utilizzata in presenza di una fornitura ciclica. Si rammenta che, a differenza delle garanzie internazionali, la Stand-By è regolata dalle Norme ed Usi Uniformi in materia di crediti documentari della Camera di Commercio Internazionale.
La garanzia bancaria è uno strumento con il quale una banca (il garante), assicura al beneficiario il pagamento di una certa somma di denaro nel caso in cui l'obbligato principale non adempia ai propri impegni.
Il beneficiario di una garanzia può essere:
- il compratore, per tutelarsi dal rischio di una mancata esecuzione della fornitura o realizzazione dell'opera;
- il venditore, per tutelarsi contro il rischio di insolvenza;
- entrambe le parti per tutelarsi ciascuna contro il/i proprio/i rischio/i.
La definizione generica di garanzia bancaria comprende in realtà due distinte fattispecie:
la fideiussione (peculiarità dell'ordinamento italiano) è una garanzia tipica (disciplinata in Italia dagli artt. 1936 e seguenti del codice civile) e accessoria in quanto trae origine e dipende dal rapporto sottostante: la nullità del contratto dal quale essa deriva rende nulla e priva di valore anche la fideiussione. Il beneficiario, per poterla escutere, deve dimostrare di aver adempiuto a tutti i suoi obblighi contrattuali ed è esposto a tutte le eccezioni derivanti dal rapporto principale che possono essergli opposte dal garante;
la garanzia a prima richiesta (o domanda), più conosciuta come bond (garanzia bancaria internazionale) è uno strumento autonomo contenente l'impegno del garante, ovvero della banca, di pagare a semplice richiesta del beneficiario. In questo caso, essendo svincolata dal contratto sottostante, non potranno essere opposte eccezioni derivanti dal rapporto principale.
Per rispondere all'esigenza di certezza e rapidità, nel commercio internazionale si preferisce ricorrere alla garanzia a prima richiesta, forma di tutela molto più rapida ed efficace. Le garanzie possono essere di pagamento o payment bond o di prestazione tra le quali:
- Bid Bond: di norma connessa alle gare di appalto internazionali o alla realizzazione di “grandi lavori”. Serve a tutelare l’appaltante/acquirente qualora il fornitore, che si è aggiudicato la commessa, si rifiuti di perfezionare il contratto.
- Advance payment bond (APB): copre la parte versata in anticipo dall’acquirente al fornitore nel caso quest'ultimo non dia corso al contratto (se non viene effettuata la fornitura, si rende necessaria la restituzione dell’anticipo).
- Performance bond: tutela il compratore affinché il fornitore onori il contratto nei tempi e nei modi pattuiti.
- Warranty bond: tutela il compratore da eventuali difetti o vizi della merce non evidenti al momento della consegna o del completamento dei lavori.
Le garanzie possono essere emesse in modo diretto o indiretto (controgaranzia) a seconda degli accordi contrattuali o delle consuetudini del Paese estero. Parliamo di garanzia diretta quando la banca del richiedente viene accettata come garante diretto dalla controparte estera (in questa modalità l'emissione può essere cartacea o a mezzo Swift). Si tratta di garanzia indiretta quando la banca del richiedente non viene accettata come garante diretta ed è necessario l'intervento di una banca estera/locale che emetta l'impegno a favore del beneficiario a fronte dell'emissione della controgaranzia (in questo caso l'emissione può avvenire solo a mezzo Swift).







