a cura dello Studio Legale Padovan - 16 July 2024
Il bonifico è un ordine di pagamento che il debitore impartisce al proprio istituto a favore della banca del creditore, con l’ordine di effettuare un pagamento incondizionato e immediatamente liberatorio. I bonifici si possono distinguere in due macrocategorie:
- Bonifico SEPA Credit Transfer
- Bonifico Estero
E' opportuno porre attenzione alla tipologia di spese:
- SHA – suddivise tra ordinante e beneficiario
- OUR – totalmente a carico dell'ordinante
- BEN – totalmente a carico del beneficiario
L’assegno bancario è un titolo di credito che contiene l’ordine del correntista alla sua banca, di pagare una certa somma ad un beneficiario, contro addebito sul proprio conto corrente aperto presso la banca stessa.
L’assegno circolare è emesso da una banca, su richiesta di un soggetto che vi deposita la stessa somma di denaro necessaria per l’emissione dell’assegno: la banca promette di pagare a vista all’ordine di un beneficiario indicato nominativamente.
Nel commercio internazionale, gli effetti regolano pagamenti differiti e sono utilizzati sia per gli incassi che nel forfaiting.
- Pagherò cambiario (promissory note P/N): promessa del debitore (traente o drawer) di pagare una somma di denaro ad una determinata scadenza, all’ordine di un beneficiario indicato sul titolo.
- Cambiale tratta (bill of exchange B/E): ordine del creditore (traente o drawer) rivolto al debitore (trassato o drawee) di pagare un determinato importo ad una determinata scadenza al beneficiario indicato sul titolo. L’accettazione del debitore è di fondamentale importanza per la tutela del creditore/esportatore.
Gli usi nel commercio internazionale hanno codificato formati standard utilizzando la lingua inglese. Le cambiali sono regolate, a livello internazionale, dalla Convenzione di Ginevra (1930), cui hanno aderito solo alcuni Paesi. Salvo avallo/garanzia bancaria o assicurativa, le cambiali non sono uno strumento di pagamento garantito perché rappresentano esclusivamente l’impegno del debitore, la Banca che ne cura l’incasso non assume alcun impegno di pagamento (Art. 1703-1730 CC e NUU 552). Si ricorda che, in Italia, gli effetti sono soggetti a imposta di bollo che li rende titoli esecutivi (verificare sempre la normativa vigente nei singoli Paesi).
I finanziamenti Import-Export sono pensati per aiutare le imprese che hanno esteso il loro business oltre i confini nazionali e vogliono rimanere sempre competitive sul mercato. Il servizio è dedicato a imprese di qualsiasi dimensione che devono supportare il ciclo produttivo della lavorazione di merci o servizi destinati agli scambi esteri oppure che necessitano di una particolare disponibilità finanziaria. I finanziamenti sono a breve termine, con scadenza massima a 18 mesi.
- Il finanziamento Export è l’operazione con la quale la banca anticipa, totalmente o in parte, somme di cui il cliente è o sarà creditore nei confronti di soggetti esteri, in relazione a forniture di merci o servizi.
- Il finanziamento Import è invece il prestito che la banca concede ad un cliente in occasione del pagamento di un’importazione.







