a cura di Antonio Di Meo, International Trade and Development Professional - 30 May 2024

Come si classificano gli Incoterms® in base ai costi e ai rischi?

Pur avendo la Camera di Commercio Internazionale suddiviso gli Incoterms® 2020 in base alla modalità di trasporto, riteniamo possa essere utile, la classificazione per gruppi di appartenenza ai fini di una migliore e puntuale comprensione del punto di consegna della merce, cioè, da quale luogo e momento avviene il trasferimento dei rischi di danni e/o perdite della merce dal venditore al compratore.

Tale classificazione suddivide gli Incoterms® 2020 in quattro diversi gruppi contraddistinti dalle lettere “E” - “F” - “C” - “D” che corrispondono alle iniziali delle sigle composte da tre lettere utilizzate per identificarli. In questo modo, a partire dalla revisione del 1990, si è reso possibile alle parti individuare con precisione il cosiddetto punto critico, ossia la zona di demarcazione tra le obbligazioni del venditore e quelle del compratore. Requisito fondamentale di un contratto che permette, così, di pianificare, con i costi, anche i rischi.

I due punti estremi di tali gruppi, ossia “E” e “D”, prevedono che le obbligazioni generali, i costi del trasporto principale ed i rischi siano sopportati dal compratore (regola “E”) oppure dal venditore nelle regole “D”, mentre nelle regole del gruppo “F” e “C”, se il trasferimento dei rischi, dal venditore al compratore, avviene nello stesso punto di consegna, i costi del trasporto principale sono a carico del compratore nelle regole “F” e del venditore nelle regole “C”.

Proprio perché le regole Incoterms® del gruppo “F” e “C” presentano lo stesso punto di consegna (passaggio dei rischi), vengono considerate “regole alla partenza” in quanto il luogo della consegna è rappresentato da un punto convenuto dove inizia il trasporto e, cioè, alla partenza.
Esaminiamo meglio quanto sopra analizzando i quattro gruppi con cui possiamo suddividere gli Incoterms® 2020, partendo dalle due estremità “E” ed “D”.

Gruppo E (Ex Works = Franco fabbrica)

Non è proprio un gruppo perché riguarda la sola regola EXW. Trattasi di una regola alla partenza che sta ad indicare che tutti i costi ed i rischi sono a carico del compratore dal momento della messa a disposizione della merce, per il successivo caricamento, nello stabilimento del venditore.
Il livello delle obbligazioni per il venditore è minimo. La consegna, usualmente, avviene presso i locali del venditore che non assume alcuna obbligazione circa il caricamento della merce sul mezzo di trasporto messo a disposizione dal compratore, salvo accordi diversi da definire nel contratto, né circa gli eventuali adempimenti doganali.

Gruppo F (Free = Franco/Libero)

Secondo le regole appartenenti a questo gruppo il venditore si impegna a “liberare” la merce al compratore in un luogo prestabilito alla partenza, consegnandola ad un vettore nominato dal compratore, sostenendo i costi relativi fino a tale luogo che può essere diverso a seconda della regola adottata. I costi del trasporto principale e i relativi rischi sono a carico del compratore dal momento in cui la merce viene “liberata” (consegnata) nel luogo convenuto alla partenza. Appartengono a questo Gruppo le regole FCA, FAS, FOB.

Gruppo D (Delivered = Consegnato)

Le regole del gruppo “D”, che costituiscono termini d’arrivo rappresentano le obbligazioni maggiori per il venditore che sopporta tutti i costi ed i rischi fino all’arrivo della merce al luogo di destino concordato. Il venditore è responsabile dell’arrivo della merce al luogo o punto di destinazione convenuto e deve sopportare tutti i rischi e le spese per il trasporto della merce a destinazione. Non ha obblighi doganali d’importazione (ove dovuta) nel paese di destinazione, ad eccezione della regola DDP che rappresenta il livello massimo di obblighi a carico del venditore. Appartengono a questo Gruppo le regole DAP, DPU, DDP.

Gruppo C (Cost/Carriage = Costo/Trasporto)

Sulla base delle regole di questo gruppo, il trasporto principale è a carico del venditore, mentre il rischio passa dal venditore al compratore alla partenza, al momento, cioè, della consegna della merce in un luogo convenuto. In pratica, come avviene per le regole del gruppo “F”. 
Il rischio di perdita o danneggiamento della merce, e qualunque spesa aggiuntiva che possa risultare da eventi successivi alla consegna al vettore, ricadono sul compratore. A carico del venditore, però, vi sono tutti i costi del trasporto fino ad un luogo/porto convenuto determinando per il venditore un maggior onere economico, ma concedendogli tutti quei vantaggi che derivano dalla gestione e controllo di tutti gli aspetti logistici fino a destinazione. Nelle regole CIP e CIF, il venditore deve, anche, stipulare una assicurazione a favore del compratore e sostenerne le relative spese, con rischio di perdita o danneggiamento della merce che rimane, comunque, a carico del compratore. Appartengono a questo Gruppo le regole CFR/CIF e CPT/CIP.
Caratteristica delle regole del gruppo “C” è rappresentato dal fatto che il trasferimento del rischio di danno e/o perdita della merce avviene nello stesso punto delle regole “F” che, in particolare, è lo stesso sia nella regola FCA, che nelle regole CPT, CIP, così come coincide per quanto riguarda le regole FOB, CFR, CIF.

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