a cura dello Studio Legale Padovan - 16 July 2024
a cura di Antonio Di Meo, International Trade and Development Professional - 21 June 2024
Credito documentario, Incoterms® EXW e bill of lading
Con il pagamento a mezzo credito documentario, la scelta dell’Incoterms® da adottare è di fondamentale importanza. E' essenziale infatti che l’impegno assunto dalla/dalle banca/banche (banca emittente/banca designata e/o confermante) non venga vanificato per la mancata o tardiva presentazione del documento di trasporto, per la non conformità dello stesso alle richieste contenute nel Credito documentario e/o alle prescrizioni presenti nelle Norme ed Usi Uniformi (NUU) relative a tale forma di pagamento della ICC- International Chambre of Commerce (la Camera d Commercio Internazionale di Parigi).
Per non perdere gli effetti dell’impegno assunto dalla/dalle banca/banche, il venditore/beneficiario del credito documentario deve evitare di assumersi il rischio di non riuscire a presentare, ad utilizzo dello stesso, il documento di trasporto richiesto, a causa di una revoca dell’ordine e/o a causa di una non conformità rispetto a quanto prescritto nel testo di emissione del credito documentario senza che sia possibile rimediare alle non conformità apportando le correzioni dovute.
Ecco allora che l’uso dell’Incoterms® EXW della ICC di Parigi, in un pagamento a mezzo Credito documentario (soprattutto se trattasi di merce in tutto o in parte customizzata con trasporto via mare), risulta altamente sconsigliabile in quanto la presentazione da parte del venditore/beneficiario, del documento di trasporto via mare (la Bill of lading) prescritta nel testo di emissione del Credito documentario è a cura dell’ordinante/compratore che organizzerà il trasporto affidando la sua esecuzione ad un incaricato da lui stesso scelto.
Il rischio per il venditore/beneficiario è che il compratore/ordinante, potrebbe non essere più interessato alla merce o, pur avendo interesse, non provveda al suo ritiro conformemente ai termini e condizioni del Credito documentario vanificando, così, la presentazione conforme dei documenti richiesti. Condizione questa necessaria per ottenere il pagamento da parte della banca designata/confermante e/o emittente.
Significato dell’Incoterms® EXW per la ICC di Parigi
Con il termine di resa EXW, la ICC stabilisce che il venditore effettua la consegna della merce quando la mette a disposizione del compratore nel proprio stabilimento, avvisandolo in tal senso ed esaurendo così le sue obbligazioni. Sarà il compratore ad organizzare il trasporto, a stipulare il relativo contratto sopportandone i costi ed i rischi di danni e/o perdite della merce e a fornire al venditore prove della presa in consegna della merce con il rilascio del documento di trasporto che, nel caso di trasporto via mare, sarà una polizza di carico (Bill of lading).
A titolo di esempio proponiamo il caso di un’azienda venditrice che conclude un contratto di compravendita di una macchina personalizzata, con Incoterms® EXW e pagamento a mezzo credito documentario con conferma da parte della banca italiana e richiesta di presentazione della Bill of lading.
Preparata la macchina, il venditore riceve una comunicazione da parte del compratore/ordinante il credito che, a causa di difficoltà sopraggiunte, non è più interessato a riceverla. Revocando l’ordine, il compratore/ordinante revoca anche il mandato allo spedizioniere per il ritiro della merce.
Il mancato ritiro della merce non permette la spedizione della stessa nei termini prescritti nel credito con conseguente impossibilità a presentare la Bill of lading, espressamente richiesta per il suo utilizzo. Non potendo presentare il documento di trasporto (Bill of lading) richiesto, l’impegno della banca ad onorare il credito documentario viene meno, mancando il presupposto per poter eseguire la prestazione a favore del venditore/beneficiario: la mancata presentazione del documento di trasporto.
Attenzioni nella scelta dell’Incoterms® in un Credito documentario con richiesta di Bill of lading:
- evitare l’Incoterms® EXW;
- adottare l’Incoterms® CPT/CIP per il trasporto containerizzato/multimodale con tratta principale via mare;
- adottare l’Incoterms® CFR/CIF nel caso di trasporto via mare (port to port) o per vie navigabili interne;
- valutare, caso per caso, l’uso dell’Incoterms® FCA (trasporto containerizzato) o FOB (trasporto via mare da porto a porto).
Conclusioni
Proprio in considerazione di quanto sopra, la scelta dell’Incoterms®, soprattutto se l’oggetto della compravendita è rappresentato da beni non standardizzati ma su commessa (cioè customizzati), diventa strategicamente importante tanto da essere “condizione” per l’ottenimento dei documenti conformi che soli, permettono il pagamento da parte della banca emittente e/o designata/confermante.
Risulta, pertanto, fondamentale per il venditore avere un controllo sull’intero processo logistico del trasporto, focalizzando la scelta sulle regole Incoterms® che maggiormente lo coinvolgono nell’organizzazione della spedizione.
In particolare, soprattutto nei casi di spedizione via mare o via multimodale, dove generalmente, viene richiesta una Bill of lading tra i documenti da presentare ad utilizzo del credito documentario, per il venditore risulta fondamentale evitare di adottare l’Incoterms® EXW, così come di adottare l’Incoterms® FCA e FOB (il cui utilizzo va valutato di volta in volta con estrema attenzione) e puntare, invece, ad avere il controllo delle fasi logistiche della spedizione con l’adozione dell’Incoterms® CPT/CIP (per qualsiasi modalità di trasporto, compresa quella multimodale) oppure CFR/CIF nel caso di trasporto “port to port”, permettono così, al venditore di organizzare tutto il processo logistico del trasporto fino a destinazione, e stipulare il contratto di trasporto, sostenendone le spese relative senza assumersi il rischio di perdita e/o danno della merce durante il viaggio. Cosa questa che facilita la presentazione della Bill of lading richiesta dal credito documentario conformemente alle prescrizioni dello stesso, riducendo così i rischi più sopra richiamati.
Nel caso questo non fosse praticabile e sempre che sia possibile, sarà opportuno prevedere documenti la cui presentazione non dipenda dal compratore/ordinante il credito documentario quali, ad esempio, un certificato di presa in carico (Forwarder’s Certificae of Receipt - FCR) o un Certificato del beneficiario (Beneficiary’s Certificate) attestante l’invio all’ordinante dell’avviso di merce pronta per il ritiro.







