a cura di Antonio Di Meo, International Trade and Development Professional - 18 ottobre 2024

Pagamento a mezzo lettera di credito nelle vendite internazionali

Quando il pagamento della fornitura è rappresentato da un credito documentario (anche denominato comunemente Lettera di credito), soprattutto nei casi di esportazioni destinate in Paesi considerati “a rischio”, non è sufficiente limitarsi a concordare con il proprio cliente tale strumento come mezzo di pagamento, ma occorre definire, in via preventiva, tutti  gli elementi essenziali che saranno oggetto della richiesta di emissione della Lettera di credito da parte del compratore, la data entro la quale il credito documentario dovrà essere notificato al venditore/beneficiario e i documenti che dovranno essere presentati al fine di un utilizzo corretto dello stesso.

Quanto sopra perché, con tale forma di pagamento, le parti di un accordo contrattuale (venditore e compratore), assegnano alle banche che interverranno nell’operazione (banca emittente e/o banca designata/confermante), un ruolo fondamentale, in base al quale le stesse si assumono l’impegno irrevocabile ad effettuare una prestazione a favore del venditore/beneficiario, a condizione che quest’ultimo presenti, entro una data di scadenza, i documenti richiesti conformemente ai termini e alle condizioni indicate nel testo di emissione del credito documentario alle sue eventuali modifiche e a quanto sancito dalle Norme internazionali (le Norme ed Usi Uniformi - NUU) relative ai crediti documentari della Camera di Commercio Internazionale (CCI) di Parigi contenute nell’attuale pubblicazione n. 600.

Il venditore (beneficiario) vede, così, soddisfatta la sua esigenza di pagamento della fornitura in quanto, con il credito documentario, il compratore (debitore contrattuale) viene sostituito dalla banca emittente che, subentrando nel debito, si obbliga ad onorarlo (in via autonoma rispetto al contratto sottostante e senza sollevare eccezioni e/o obiezioni derivanti dal medesimo) a presentazione, però, da parte del venditore/beneficiario, dei documenti conformi alle prescrizioni del credito documentario e alle NUU più sopra richiamate.
Risulta evidente, pertanto, quanto sia importante per chi vende definire, già in fase contrattuale, tutti gli elementi essenziali (termini, condizioni, documenti) di tale forma di pagamento con la consapevolezza dell’impatto che altre condizioni del contratto (quali ad esempio la consegna della merce, i tempi e i termini di spedizione, le eventuali garanzie da far emettere a fronte di quote di pagamento anticipato, i documenti da presentare per il suo utilizzo) potrebbero avere per l’esecuzione della prestazione da parte della banca emittente e/o della banca confermante.

Definizione del pagamento con credito documentario

Proprio per le considerazioni più sopra riportate è necessario che, in fase contrattuale, si proceda nel modo seguente

  1. Valutazione circa la necessità della “Conferma” in base al Rischio Paese e al Rischio banca emittente.
  2. Individuazione delle banche che interverranno nell’operazione (emittente, avvisante, designata e/o confermante).
  3. Verifica della disponibilità a confermare il credito documentario da parte della propria banca.
  4. Individuazione di tutti i punti essenziali che caratterizzano il testo di emissione del credito documentario e, in particolare, la data di emissione, l’ultima data di spedizione, la possibilità o meno d spedizioni parziali e, in ultima, i documenti che dovranno essere presentati alla banca su cui è reso utilizzabile il credito documentario entro la data di validità (scadenza), al fine di ottenere la prestazione promessa. Occorrerà, al riguardo, prestare attenzione ad eventuali richieste di documenti la cui presentazione risulti difficile o della presenza di eventuali condizioni che non potranno essere rispettate.
  5. Scelta della regola Incoterms® compatibile con il pagamento a mezzo credito documentario, soprattutto se l’oggetto della fornitura è rappresentata da merci customizzate. Questo al fine di avere il controllo e la gestione di tutte le fasi del trasporto ed ottenere più facilmente i documenti di competenza dell’operatore trasportistico conformi a quanto prescritto nel credito documentario. Di conseguenza è assolutamente sconsigliabile la regola EXW, soprattutto se l’oggetto della fornitura è caratterizzato da beni customizzati, mentre sono consigliabili gli Incoterms® CPT/CIP o CFR/CIF.
  6. Formulazione di tale forma di pagamento utilizzando termini, condizioni ed espressioni appropriate da riportare direttamente nel contratto di fornitura (Fattura proforma, Conferma d’ordine, altro), oppure utilizzando dei Formulari (Draft) di istruzione per l’emissione del credito documentario da considerare come parte integrante del contratto stesso.

Conferma del credito documentario

Con la conferma di un credito documentario, una banca, diversa dalla banca emittente, si impegna direttamente nei confronti del beneficiario ed autonomamente rispetto all’impegno della banca emittente, ad onorare o a negoziare una presentazione conforme dei documenti presentati ad utilizzo del credito documentario, eseguendo la prestazione prevista nel credito che può consistere nel pagamento a vista o nell’assunzione di un impegno di pagamento differito con relativo pagamento alla scadenza nell’accettazione di una tratta scadente a vista o ad una certa data, con pagamento alla scadenza o ancora, nella negoziazione dei documenti accompagnati o meno da una tratta. 

Formulazione del pagamento a mezzo credito documentario

Indipendentemente dal fatto che la formulazione del pagamento a mezzo credito documentario sia riportata direttamente nel testo del contratto o in Format/Draft che faccia parte integrante dello stesso, tale condizione potrà essere definita secondo quanto riportato nella tabella “Formulazione pagamento a mezzo credito documentario” dove sono indicati in lingua inglese solo i principali punti (estrapolati dal Format Swift MT 700 emissione del credito documentario) con cui è consigliabile definire tale forma di pagamento.
Ogni punto è riportato con l’indicazione del numero con cui il messaggio Swift MT 700 identifica i vari campi del testo di emissione.

 


 

Conclusioni

Per concludere ribadiamo quanto sia essenziale, già in fase contrattuale, valutare attentamente se il credito documentario dovrà essere emesso con o senza conferma, su quale banca dovrà essere reso utilizzabile e quale la modalità di utilizzo se, cioè, per pagamento a vista, differito, misto o se per accettazione di tratta scadente a vista o ad una certa data o, ancora, per negoziazione. Se il credito documentario emesso prevede la “Conferma”, l’utilizzo sarà presso la banca confermante.

Grande importanza rivestono poi, come già sottolineato nei precedenti paragrafi, i termini e le condizioni riportate nel testo di emissione del credito e, soprattutto, i documenti richiesti che dovranno essere presentati ad utilizzo dello stesso in quanto l’esecuzione della prestazione (pagamento a vista o impegno di pagamento ad una certa data di scadenza) dipende esclusivamente dalla capacità del beneficiario di presentare entro i termini di scadenza del credito documentario, tutti i documenti richiesti conformi a quanto prescritto nel testo di emissione e/o delle eventuali modifiche, secondo quanto sancito dalle NUU 600 della CCI ed alla Prassi Bancaria Internazionale Uniforme contenuta nell’attuale pubbl. 821 della CCI che rappresenta un aiuto per l’esame dei documenti da parte del personale bancario adibito a tale servizio.
Al riguardo la scelta dell’Incoterms® nel contratto di vendita con pagamento a mezzo credito documentario è un aspetto di rilevanza strategica che non va trascurato e/o sottovalutato in quanto, come già precisato, potrebbe favorire o compromettere una presentazione conforme dei documenti.


 

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