di Veronica Campostrini, economista - 23 febbraio 2026
a cura dello Studio Legale Padovan - 13 ottobre 2025
Sanzioni UE contro l’Iran: completato lo “snapback” ONU, reintrodotte tutte le sanzioni sospese o revocate nel 2016
Lo scorso 29 settembre 2025 il Consiglio dell’Unione Europea ha pubblicato il Regolamento (UE) 2025/1975, il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1980 e il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1982 che modificano il Regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran.
Ciò è avvenuto a seguito del completamento della procedura, avviata il 28 agosto da Francia, Germania e Regno Unito per ripristinare le sanzioni delle Nazioni Unite precedentemente revocate ai sensi della risoluzione 2231 (2015), attraverso il cosiddetto meccanismo di snapback. Tale iniziativa è stata motivata dalla constatazione di una significativa violazione degli impegni assunti da Teheran nell’ambito del Piano d’Azione Congiunto Globale (JCPoA).
Con l’adozione del Regolamento (UE) 2025/1975, il Consiglio ha reintrodotto tutte le sanzioni dell’Unione nei confronti dell’Iran che erano state sospese o revocate a gennaio 2016 nel quadro del JCPoA. Le misure in questione comprendono le seguenti:
Restrizioni soggettive
I nuovi Reg. 2025/1982 e Reg. 2025/1980 hanno portato a una modifica dell’allegato VIII e l’allegato IX del Reg. 267/2012, contenenti l’elenco delle persone fisiche e giuridiche, entità e organismi soggetti a misure di congelamento dei fondi e risorse economiche.
In particolare, sono state designate 43 persone fisiche e 78 entità, tra cui numerose banche iraniane come Bank Melli, Bank Sepah e Bank Tejarat.
Sblocco di fondi congelati: le principali condizioni previste dal Regolamento
Il Regolamento prevede alcune deroghe ed eccezioni che consentono lo scongelamento o la messa a disposizione di fondi congelati, in presenza di specifiche condizioni.
In particolare, le Autorità possono autorizzare lo scongelamento di fondi vincolati da decisioni giudiziarie, amministrative o arbitrali adottate prima della designazione del soggetto sanzionato, a condizione che servano esclusivamente a soddisfare crediti legittimi, che non favoriscano soggetti inclusi negli elenchi delle sanzioni e che la sentenza non sia in contrasto con l’ordine pubblico dello Stato interessato. In questi casi, lo Stato membro deve informare il Comitato sanzioni.
I fondi possono inoltre essere scongelati per effettuare pagamenti leciti che non rientrino tra le attività vietate dal Regolamento. Anche in questo caso è richiesta una notifica al Comitato, che può sollevare obiezioni entro dieci giorni lavorativi.
Sono previste deroghe anche per coprire i bisogni essenziali delle persone sanzionate o dei loro familiari, come spese per alimenti, affitti, mutui, cure mediche, utenze, imposte, assicurazioni, onorari legali o costi di gestione dei fondi congelati.
Inoltre, è ammessa la messa a disposizione di fondi per esigenze diplomatiche o consolari, o per il funzionamento di organizzazioni internazionali tutelate dal diritto internazionale.
Possono essere sbloccati fondi della Banca centrale iraniana se destinati a garantire liquidità al sistema finanziario iraniano per sostenere scambi commerciali o rimborsare prestiti. È consentito anche il rimborso di crediti contrattuali conclusi prima del 30 settembre 2025, previo preavviso di almeno dieci giorni lavorativi agli Stati membri e alla Commissione.
Tra l’altro, ai sensi dell’articolo 28 bis, i divieti di messa a disposizione di fondi o risorse economiche e il congelamento dei fondi non si applicano agli enti titolari di diritti derivanti da una concessione originaria concessa prima del 30 settembre 2025, da parte di un governo sovrano diverso dall’Iran, relativa a un accordo di produzione condivisa, e nella misura necessaria all’esecuzione degli obblighi derivanti da contratti di cui all’articolo 12, paragrafo 1, lettera b), fino al 1° gennaio 2026, a condizione che tali atti e transazioni siano stati preventivamente autorizzati.
Infine, ai sensi dell’articolo 29, il divieto di messa a disposizione di fondi o risorse economiche non si applica ai versamenti di interessi o altri proventi maturati sui conti congelati, né ai pagamenti dovuti nell’ambito di contratti stipulati con gli enti prima della loro designazione da parte del Comitato sanzioni, del Consiglio di sicurezza o del Consiglio.
Restrizioni merceologiche
Per quanto riguarda le restrizioni di carattere merceologico, sono stati reintrodotti diversi divieti all’esportazione, all’importazione e alla fornitura di assistenza tecnica e finanziaria legata ai beni e tecnologie sensibili.
In particolare, in base agli articoli 2, 3, è nuovamente vietata l’esportazione verso l’Iran, o per uso in Iran, dei prodotti elencati negli allegati I e II, relativi a beni e tecnologie a duplice uso. Lo stesso divieto si applica anche all’importazione da parte dell’Unione europea, come previsto dall’articolo 4.
l’articolo 5, modificato, rafforza il divieto di fornire, direttamente o indirettamente assistenza tecnica per beni e tecnologie comprese nell’elenco comune delle attrezzature militari nonché servizi di intermediazione connessi ai beni degli allegati I e II).Inoltre, lo stesso articolo, nella sua versione aggiornata, introduce l’obbligo di autorizzazione preventiva per la prestazione di assistenza tecnica e assistenza finanziaria in relazione ai beni e alle tecnologie elencati nell’allegato II bis in Iran o per un uso in Iran.
Ai sensi degli articoli 8 e 9, è stato reintrodotto il divieto di esportazione verso l’Iran (o per uso in Iran) dei prodotti contenuti negli allegati VI e VI bis, che comprendono tecnologie essenziali per i settori chiave dell’industria petrolifera, del gas e dell’industria petrolchimica. Anche in questo caso, è vietata la prestazione di assistenza tecnica e finanziaria connessa a tali prodotti.
gli articoli10 bis e 10 ter introducono nuove restrizioni sull’esportazione di attrezzature e tecnologie navali fondamentali (allegato VI ter), comprese le attività di costruzione, manutenzione e adattamento di navi, insieme i relativi servizi di assistenza. Ai sensi degli articoli 10 quinquies e 10 sexies, viene inoltre vietata la fornitura all’Iran dei software elencati nell’allegato VII bis, nonché l’assistenza tecnica o finanziaria a essi collegata.
Gli articoli 11 e 13 reintroducono il divieto di importazione o acquisto di petrolio greggio, prodotti petroliferi (allegato IV) e petrolchimici (allegato V) originari dell’Iran o esportati verso tale Paese. È altresì vietato il trasporto di tali prodotti dall’Iran verso Paesi terzi.
L’articolo 14 bis sancisce nuovamente il divieto di acquistare o importare gas naturale di origine iraniana o esportato dall’Iran.
Ai sensi dell’articolo 15, è vietata la vendita, fornitura, trasferimento o esportazione di beni elencati nell’allegato VII – tra cui oro, metalli preziosi e diamanti – al governo iraniano, a soggetti da esso controllati o a entità che agiscono per suo conto o su sua indicazione. Lo stesso articolo vieta anche l’acquisto, l’importazione o il trasporto degli stessi beni se provenienti dal governo iraniano o da soggetti ad esso collegati.
Infine, l’articolo 16 stabilisce il divieto di vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, banconote e monete coniate iraniane, recentemente stampate o non ancora emesse, alla Banca centrale dell’Iran o a beneficio della stessa.
Con riferimento a tali misure, sono poi state introdotte numerose clausole di salvaguardia (c.d. clausole di “grandfathering” che fanno salva l’esecuzione di contratti conclusi prima dell’entrata in vigore dei divieti fino a una certa data successiva) accompagnate da un obbligo di notifica preventiva all’Autorità competente di ciascuno Stato membro da effettuarsi almeno 20 giorni prima dell’operazione rilevante.
Settore finanziario
Il Capo III del Regolamento (UE) n. 267/2012, come modificato, introduce rilevanti restrizioni finanziarie nell’ambito delle sanzioni reintrodotte contro l’Iran.
Prestiti e crediti finanziari
In primo luogo, l’articolo 17 prevede il divieto di concedere prestiti o crediti finanziari, acquistare o aumentare partecipazioni e costituire joint ventures con persone o entità iraniane operanti in settori strategici come quello militare, petrolifero, del gas naturale e petrolchimico. Si precisa sul punto che è altresì vietata la cooperazione con persone, entità o organismi iraniani che si dedicano al trasporto di gas naturale. Ai sensi dell’articolo 22, tali restrizioni (salva quella relativa alla generica cooperazione) si estendono anche alle entità coinvolte nell’estrazione, nell’arricchimento e nel ritrattamento di uranio e nella produzione dei beni e delle tecnologie inseriti negli elenchi del gruppo dei fornitori nucleari o del regime di non proliferazione nel settore missilistico.
Gli investimenti in entità coinvolte nella produzione di beni e tecnologie sensibili (Allegato II bis) richiedono autorizzazione preventiva, ai sensi dell’articolo 18. Tale autorizzazione può essere negata qualora l’operazione risulti idonea a contribuire a programmi di arricchimento nucleare, ritrattamento, utilizzo di acqua pesante o allo sviluppo di sistemi di lancio.
Sono previste deroghe per specifiche operazioni, subordinate a preventiva autorizzazione. In particolare, per realizzare un investimento attraverso le transazioni di cui all’articolo 17, l’articolo 19 consente il rilascio dell’autorizzazione qualora l’investimento persegua scopi alimentari, agricoli, medici o umanitari.
Infine, gli articoli 20 e 21 dispongono che tali divieti non si applicano alle entità operanti nella prospezione o produzione di greggio e gas naturale, nella raffinazione di combustibili, nella liquefazione di gas naturale o nell’industria petrolchimica, qualora:
- la transazione derivi da un accordo o contratto concluso prima del 30 settembre 2025, e
- l’autorità competente sia stata informata con almeno venti giorni lavorativi di anticipo della relativa operazione.
Trasferimento di fondi
È stato reintrodotto, ai sensi del nuovo art 30 del Reg. 267/2012, il divieto di trasferire fondi tra, da un lato, enti finanziari e creditizi unionali (elencati all’articolo 49 del Regolamento) e, dall’altro, enti finanziari e creditizi e uffici dei cambiavalute con sede in Iran (ovvero succursali e controllate di questi). Il divieto si applica anche agli enti finanziari e agli uffici di cambiavalute che, pur non avendo sede in Iran, sono controllati da persone, entità o organismi iraniani.
Tuttavia, è possibile ottenere un’autorizzazione speciale per effettuare tali trasferimenti, previo rilascio da parte dell’autorità competente di ciascuno stato membro UE, secondo quanto previsto dai paragrafi 2 o3 dello stesso articolo.
Inoltre, in taluni limitati casi, il trasferimento dei fondi è interessato da eccezioni che escludono l’applicazione del divieto ovvero sottopongono il trasferimento a un solo obbligo di notifica preventiva. Di seguito un sunto delle soglie di valore e dei criteri utilizzati dal legislatore per determinare il diverso trattamento di ciascun trasferimento di fondi:
Categoria |
< 10.000 € |
≥ 10.000 € < 40.000 € |
≥ 40.000 € < 100.000 € |
≥ 100.000 € |
Prodotti alimentari, assistenza sanitaria, attrezzature mediche, o scopi agricoli o umanitari |
LIBERO |
NOTIFICA PREVENTIVA |
AUTORIZZAZIONE PRELIMINARE ESPRESSA |
|
Rimesse personali |
LIBERO |
NOTIFICA PREVENTIVA |
AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA ESPRESSA |
|
Altri trasferimenti consentiti (specifico contratto commerciale non vietato; missioni diplomatiche o consolari; pagamento di debiti o crediti con soggetti iraniani; pagamenti di specifici contratti petroliferi anteriori al 30/09/2025) |
LIBERO |
AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA ESPRESSA |
||
In conformità con il paragrafo 5 del suddetto articolo, le notifiche e le richieste di autorizzazione relative al trasferimento di fondi verso un’entità rientrante nell’ambito del paragrafo 1, lettere da a) a d) (ossia scopi umanitari, rimesse personali, specifici contratti commerciali e missioni diplomatiche o consolari) devono essere presentate, da o per conto del prestatore di servizi di pagamento dell’ordinante, alle autorità competenti dello Stato membro in cui detto prestatore è stabilito.
Inoltre, nello svolgimento di attività con le entità di cui al paragrafo precedente, gli enti finanziari e creditizi unionali sono tenuti a esercitare una vigilanza rafforzata, che implica in particolare:
- un monitoraggio costante dell’attività contabile, principalmente attraverso i propri programmi di adeguata verifica della clientela;
- l’obbligo di completare integralmente tutti i campi informativi degli ordini di pagamento relativi all’ordinante e al beneficiario, con conseguente rifiuto dell’operazione in caso di informazioni mancanti;
- la conservazione delle registrazioni delle operazioni per un periodo di cinque anni e la loro messa a disposizione delle autorità nazionali competenti su richiesta;
- l’obbligo di informare tempestivamente l’Unità di informazione finanziaria (UIF) o altra autorità competente designata dallo Stato membro interessato, qualora vi siano motivi ragionevoli per sospettare tali operazioni possano costituire una violazione delle disposizioni del Regolamento.
In aggiunta, l’articolo 30 bis stabilisce che i trasferimenti di fondi da o per persone o entità iraniane che non rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 30 restano comunque soggetti a obbligo di notifica e ad autorizzazione, sulla base delle soglie di valore e dei criteri individuati dal legislatore, come segue:
Categoria |
< 10.000 € |
≥ 10.000 € < 40.000 € |
≥ 40.000 € < 100.000 € |
≥ 100.000 € |
Prodotti alimentari, assistenza sanitaria, attrezzature mediche, o scopi agricoli o umanitari |
LIBERO |
NOTIFICA PREVENTIVA |
||
Rimesse personali |
LIBERO |
NOTIFICA PREVENTIVA |
AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA ESPRESSA |
|
Altri trasferimenti consentiti (specifico contratto commerciale non vietato; missioni diplomatiche o consolari; pagamento di debiti o crediti con soggetti iraniani; pagamenti di specifici contratti petroliferi anteriori al 30/09/2025) |
LIBERO |
NOTIFICA PREVENTIVA |
AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA ESPRESSA |
|
Ulteriori restrizioni finanziarie previste nel regolamento
Il Regolamento aggiornato prevede, all’articolo 33, una serie di divieti che limitano fortemente i rapporti tra gli enti finanziari dell’Unione e le controparti iraniane indicate all’articolo 30, paragrafo 1.
In particolare, agli operatori unionali è vietato avviare nuovi rapporti con istituti finanziari o creditizi con sede in Iran o con quelli elencati nello stesso articolo 30. Le restrizioni includono:
- l’apertura di nuovi conti bancari o di corrispondenza presso tali enti;
- la creazione di nuovi uffici di rappresentanza, succursali o controllate in Iran;
- la costituzione di nuove joint venture con soggetti finanziari iraniani o con quelli già individuati dal Regolamento.
Allo stesso modo, non è consentito autorizzare l’apertura nell’UE di sedi o filiali di istituti iraniani, né stipulare accordi volti a tale scopo. È inoltre vietato rilasciare autorizzazioni per l’attività di rappresentanze o succursali che non fossero già operative prima del 30 settembre 2025.
Un ulteriore divieto riguarda l’acquisizione di partecipazioni o altri diritti di proprietà in enti finanziari o creditizi dell’Unione da parte dei soggetti iraniani indicati.
L’articolo 34 estende le restrizioni anche al mercato obbligazionario, vietando la compravendita diretta o indiretta di obbligazioni sovrane o garantite da autorità pubbliche iraniane, se emesse dopo il 30 settembre 2025. Questo divieto si applica non solo allo Stato iraniano e ai suoi enti pubblici, ma anche agli istituti finanziari con sede in Iran, alle società da essi controllate e a chiunque agisca per loro conto o sotto la loro direzione.
Oltre alla negoziazione, sono vietati anche i servizi di intermediazione relativi a tali obbligazioni, inclusa ogni forma di supporto all’emissione, come la promozione o altri servizi accessori.
Infine, l’articolo 35 introduce un divieto generale alla fornitura di assicurazioni e riassicurazioni – così come ai servizi di intermediazione – a favore dell’Iran, del suo governo, dei suoi enti pubblici e di soggetti giuridici iraniani, fatta eccezione per le persone fisiche.
Restano comunque escluse dal divieto alcune forme di copertura assicurativa, come quelle obbligatorie per legge, le polizze per la responsabilità civile verso terzi e le riassicurazioni a favore di soggetti iraniani situati nel territorio dell’Unione. Sono parimenti consentite le assicurazioni relative alle missioni diplomatiche e consolari iraniane presenti nell’UE.
Settore dei trasporti
Estensione degli obblighi documentali a carico degli operatori
Oltre alla trasmissione delle informazioni preliminari previste dalle norme doganali UE (Regolamenti CEE n. 2913/92 e n. 2454/93) relative all’arrivo o alla partenza delle merci, l’operatore è ora tenuto a dichiarare se i beni trasportati rientrano nell’elenco comune delle attrezzature militari dell’UE o tra i beni soggetti a restrizioni merceologiche ai sensi del Regolamento.
Nel caso in cui l’esportazione dei beni sia soggetta a licenza, devono inoltre essere fornite informazioni sulla relativa autorizzazione rilasciata.
Navi e aerei cargo
È stato reintrodotto il divieto di fornire servizi, come bunkeraggio e approvvigionamento, a navi, e servizi tecnici e di manutenzione ad aeromobili cargo, quando questi siano controllati da soggetti iraniani e i fornitori abbiano motivi fondati per ritenere che tali navi o aeromobili trasportino armi incluse nell’elenco comune delle attrezzature militari o altri beni soggetti a restrizioni secondo il regolamento.
Inoltre, con l’introduzione del nuovo articolo 37 bis, a partire dal 1° gennaio 2026 sarà vietato fornire una serie di servizi a petroliere e navi mercantili che battono bandiera iraniana o che siano possedute, noleggiate o gestite, direttamente o indirettamente, da persone, entità o organismi iraniani. Inoltre, con l’art. 37 ter viene introdotto il divieto di messa a disposizione di navi destinate al trasporto o allo stoccaggio di petrolio e prodotti petrolchimici a persone, entità o organismi iraniani. Lo stesso divieto si applica anche a qualsiasi altro soggetto, a meno che i fornitori delle navi abbiano adottato misure efficaci per evitare che queste vengano utilizzate per trasportare o stoccare petrolio o prodotti petrolchimici originari o esportati dall’Iran.







