a cura dello Studio Legale Padovan - 06 marzo 2025

Sedicesimo pacchetto di misure restrittive contro la Russia: sintesi delle novità

Russia

In data 24 febbraio 2025, in occasione del terzo anniversario dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, è stato adottato il c.d. sedicesimo pacchetto di misure restrittive nei confronti della Federazione Russa. Il nuovo pacchetto si compone dei seguenti atti normativi: Regolamento (UE) 2025/390 (“Reg. 2025/390”) e Regolamento di esecuzione (UE) 2025/389 (“Reg. 2025/389”) che modificano il Regolamento (UE) n. 269/2014 (“Reg. 269/2014”); Regolamento (UE) 2025/395 (“Reg. 2025/395”), che modifica il Regolamento (UE) n. 833/2014 (“Reg. 833/2014”).

Di seguito si riportano le principali novità.

Restrizioni soggettive

Relativamente alle c.d. misure di “congelamento”, è stato modificato l’Allegato I del Reg. 269/2014 attraverso la designazione di 48 persone fisiche e 35 entità ritenute responsabili di azioni che mettono a rischio l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina.

Tra le nuove designazioni, figurano 44 soggetti di nazionalità russa, collegati in vario modo al complesso militare-industriale russo, al mondo imprenditoriale e ai comparti minerario e metallurgico della Russia. Tra questi figurano il direttore generale di JSC Almaz-Antey Air and Space Defence Corporation (“Almaz-Antey”), il comproprietario di Ural Mining and Metallurgical Company, ma anche due senatori del Consiglio federale della “Repubblica di Crimea” illegalmente annessa ed il vice del cosiddetto “Consiglio popolare” della cosiddetta “Repubblica popolare di Luhansk”.

Tra i soggetti non russi figurano due cittadini nordcoreani (il Tenente Generale dell’esercito popolare coreano e il Capo della direzione operativa principale dello Stato maggiore dell’esercito popolare coreano), un cittadino cinese e uno ucraino.

Per quanto riguarda le entità, il sedicesimo pacchetto sanzionatorio non ha designato solamente 31 entità russe, ma anche un’entità bielorussa, una cinese, una turca e una ucraina.

Oltre all’aggiunta di nuovi nominativi nell’allegato I, il Reg. 2025/390 ha ampliato i criteri in base ai quali le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi possono essere inclusi nell’allegato I del Reg. 269/2014, introducendo due nuovi parametri:

  1. Persone, entità o organismi che possiedono, controllano, gestiscono o hanno l’esercizio di navi coinvolte in particolari attività come il trasporto di petrolio greggio o di prodotti petroliferi originari della Russia o esportati dalla Russia e adottano al contempo pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio o che forniscono altrimenti sostegno materiale, tecnico o finanziario alle operazioni di tali navi.
  2. Persone, entità o organismi che rientrano nel complesso militare e industriale della Russia, lo sostengono materialmente o finanziariamente o ne traggono vantaggio.

Sono state poi apportate le seguenti modifiche relativamente alle deroghe ed eccezioni rispetto alle misure di congelamento:

  • con il nuovo articolo 6 bis, le autorità competenti di uno Stato membro possono concedere autorizzazioni, alle condizioni che ritengono opportune, per permettere pagamenti a favore del “Tikhomirov Scientific Research Institute of Instrument Engineering”, per beni e servizi che possono essere forniti solo da tale entità e che sono necessari per l’esercizio, la manutenzione o la riparazione delle vetture della linea 3 della metropolitana di Budapest, consegnate nel 2018 da Metrowagonmash.
  • L’articolo 6 ter prevede ora che le autorità competenti di uno Stato membro possano autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati, oppure la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, ad Arkady Romanovich Rotenberg, Gennady Nikolayevich Timchenko, Alexander Dmitrievich Pumpyansky, Andrey Igorevich Melnichenko, Viktor Filippovich Rashnikov e Boris Romanovich Rotenberg  dopo aver accertato che (i) i fondi e le risorse economiche sono necessari per la vendita entro il 30 giugno 2025 dei diritti di proprietà detenuti da una di tali persone in un’entità UE e (ii) il ricavato della vendita è congelato.

Particolarmente rilevante è l’introduzione, anche nel Reg. 269/2014, del nuovo articolo 15 bis, che impone agli operatori dell’Unione europea l’obbligo, di adoperarsi al massimo “affinché qualsiasi persona giuridica, entità o da organismo stabiliti al di fuori dell’Unione di loro proprietà o posti sotto il loro controllo non prenda parte ad attività che compromettano le misure restrittive di cui al presente regolamento”. Tale obbligo era già stato introdotto con riferimento al Reg. 833/2014 a partire dal 24 giugno 2024.

Per quanto riguarda le altre misure di natura soggettiva, diverse da quelle di c.d. “congelamento”, si segnala l’aggiornamento delle liste di persone, entità, navi e aeromobili soggetti a misure restrittive ai sensi del Reg. 833/2014, nei seguenti termini:

  • Allegato IV (restrizioni connesse ai prodotti a duplice uso e Allegato VII): 55 nuove entità listate (tra cui 20 russe, 16 di Hong Kong, 9 cinesi, 3 emiratine e 2 indiane).
  • Allegato XIV (esclusione dai servizi di messaggistica finanziaria): 13 nuove banche listate.
  • Allegato XV (restrizioni alla radiodiffusione): 8 nuove entità elencate.
  • Allegato XLII (restrizioni all’accesso di navi ai porti UE): 74 nuove navi listate
  • Allegato XLIV (divieto di effettuare qualsiasi operazione con persone giuridiche, entità o organismi stabiliti al di fuori della Russia che utilizzano l’SPFS della Banca centrale di Russia o equivalenti servizi specializzati di messaggistica finanziaria istituiti dalla Banca centrale di Russia o dallo Stato russo: elencate tre banche, tra cui VTB Bank, Shanghai Branch.
  • Allegato XLV (divieto di effettuare qualsiasi operazione con persone giuridiche, entità o organismi stabiliti al di fuori dell’Unione, che sono enti creditizi o finanziari o entità che prestano servizi per cripto-attività coinvolti in operazioni che agevolano in modo diretto indiretto l'esportazione, la vendita, la fornitura, il trasferimento o il trasporto verso la Russia di beni listati negli allegati VII, XI, XX e XXXV e XL del Reg. 833/2014 e armi da fuoco e munizioni elencate nell'allegato I del regolamento (UE) n. 258/2012: nessun designato, ad oggi.
  • Allegato XLVI (restrizioni legate ai vettori aerei): nuovo allegato, ad oggi vuoto.

Restrizioni merceologiche

Sono inoltre state ampliate numerose restrizioni di carattere merceologico, come di seguito riportato.

Prodotti a duplice uso e “quasi duali”: In primo luogo, sono state apportate modifiche all’allegato VII del Reg. 833/2014, che elenca i prodotti cosiddetti “quasi duali” la cui esportazione verso la Russia è vietata. Tra le novità, sono stati aggiunti nuovi prodotti, come controller per videogiochisoftware per le apparecchiature CNC e alcuni prodotti chimici. Inoltre, sono state precisate alcune note tecniche alle descrizioni dei prodotti elencati.

È stata inoltre ristretta la possibilità di beneficiare delle esenzioni che consentivano ancora l’esportazione di prodotti a duplice uso (art. 2) e c.d. quasi duali (art. 2 bis, allegato VII) verso la Russia. Attualmente, le uniche due deroghe ammesse riguardano:

  • scopi umanitari, emergenze sanitarie, prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone, sull’ambiente o che sono intesi come risposta a catastrofi naturali; oppure
  • usi medici o farmaceutici, a condizione che non siano elencati nell’allegato XL del presente regolamento. Sul punto si segnala che l’allegato XL include componentistica, quali semiconduttori, telecamere, unità per l’elaborazione delle informazioni, convertitori statici che potrebbe essere utilizzate in macchinari per la produzione medico-farmaceutica.

Con l'adozione del sedicesimo pacchetto, le esenzioni per i prodotti destinati a usi medici e farmaceutici sono state limitate. La norma, come modificata, prevede ora infatti che il divieto di esportazione in Russia o per un uso in Russia di prodotti a duplice uso o “quasi duali” non si applica solo "a condizione che (tali beni) non siano elencati all'allegato XL" e siano destinati a usi medici o farmaceutici; ove invece i prodotti siano elencati nell’allegato XL, la loro esportazione in Russia sarà soggetta al requisito dell’autorizzazione preventiva ai sensi dell’art. 2, par. 4 e 2 bis, par. 4 (come modificati) del Reg. 833/2014 a patto che, come anticipato, siano destinati a usi medici o farmaceutici.

Sono state inoltre modificate le deroghe che, previa autorizzazione, consentivano l’esportazione di tali beni verso la Russia. Infine, sempre con riferimento a prodotti a duplice uso e c.d. quasi duali è stato introdotto il divieto generale di vendita, fornitura, trasferimento o esportazione di tali beni (oltre al divieto di prestare qualsiasi assistenza tecnica e finanziaria, servizi di intermediazione e altri servizi nonché trasferire proprietà intellettuale in relazione agli stessi) verso qualsiasi soggetto incluso nell’allegato IV del Regolamento 833/2014, indipendentemente dal fatto che l’operazione sia destinata alla Russia o meno.

Beni di cui all’Allegato II del Reg. 833/2014: è stato ampliato il divieto di vendita, fornitura, trasferimento, esportazione o messa a disposizione, direttamente o indirettamente in Russia o per un uso in Russia ai software elencati nell’allegato II. Tra questi figurano software per la prospezione di gas e petrolio, trivellazione ed elaborazione di dati sismici; tale divieto è accompagnato da una clausola c.d. di “grandfathering”, che consente l’esecuzione, fino al 26 maggio 2025, di contratti conclusi prima del 25 febbraio 2025 o di contratti accessori.

In relazione ai beni di cui all’Allegato II del Reg. 833/2014, la prestazione di assistenza tecnica e/o finanziaria risulta ad oggi vietata se prestata sia direttamente, sia indirettamente.

Articolo 3 duodecies: è stato ampliato l’elenco dei beni soggetti a restrizioni per esportazione, vendita, fornitura e trasferimento in Russia o per un uso in Russia, con l’inclusione di nuovi prodotti nell’Allegato XXIII. Inoltre, sono state elencate alcune nuove intere voci doganali ove prima erano listati solo singoli codici (e.g., dolomite di cui alla voce 2518, magnesite di cui alla voce 2519, carta, cartone e prodotti simili di cui alle voci 4803, 4809 e 4810 e vetro di sicurezza di cui alla voce 7007) e sono stati elencati nuovi prodotti (e.g., minerali di cui alla voce 2615). Parallelamente, è stato ampliato l’elenco dei prodotti elencati nell’allegato XXXVII per cui è previsto un divieto di transito attraverso la Russia, includendo anche, inter aliaprodotti laminati di acciai inossidabili (codice NC 7219 21), paranchi (8425 11) e parti di cuscinetti (8482 99).

Ancora una volta, sono state introdotte:

  • una grandfathering per l’esecuzione fino al 26 maggio 2025 di contratti conclusi prima del 25 febbraio 2025 o di contratti accessori necessari per l’esecuzione di tali contratti per quanto riguarda i beni che rientrano nei codici NC elencati nell’allegato XXIIID (es. Dolomite, Nitrato di Potassio, ecc.).
  • La deroga (possibilità per l’Autorità nazionale di autorizzare l’esportazione verso la Russia) prevista dal paragrafo 5 bis dell’art. 3 duodecies è stata estesa anche ai beni rientranti nel codice NC “7007 19 80” (Vetri temperati di sicurezza), così come è stata estesa la deroga prevista dal paragrafo 5 bis bis dello stesso articolo, oggi applicabile anche ai beni ai cui codici NC 2920 90 (Esteri degli altri acidi inorganici dei non-metalli e loro Sali) e NC 3920 62 (Lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle non alveolari).
  • La deroga prevista per l’esportazione dei beni di cui ai codici NC 9026 (Strumenti ed apparecchi di misura o di controllo della portata, del livello, della pressione o di altre caratteristiche variabili dei liquidi o dei gas), 9027 (Strumenti ed apparecchi per analisi fisiche o chimiche), e 9031 (Strumenti, apparecchi e macchine di misura o di controllo, non nominati altrove) elencati nell’allegato XXIII la cui esportazione era stata precedentemente autorizzata a norma dell’articolo 3 decies, paragrafo 3 septies.
  • La deroga prevista per l’esportazione e il trasferimento dei beni di cui ai codici NC 8517 62 (Apparecchi per la ricezione, la conversione e la trasmissione o la rigenerazione della voce, di immagini o di altri dati) e 8523 52 (Schede intelligenti) elencati nell’allegato XXIII, purché siano destinati a reti di comunicazione elettronica civile non accessibili al pubblico che non sono di proprietà di un’entità sotto controllo pubblico o di proprietà pubblica per oltre il 50 %.

Beni di cui all’Allegato II del Reg. 833/2014: il Reg. 2025/395 ha esteso il divieto di acquisto, importazione o trasferimento nell’Unione, sia direttamente che indirettamente di beni elencati nell’Allegato XXI se di origine russa o esportati dalla Russia. Tra questi è stata inclusa, nell’allegato XXI, anche la voce doganale 7601 relativa all’alluminio greggio.

Sono state poi introdotte e/o ampliate alcune deroghe specifiche per l’alluminio greggio, tra cui:

  • il divieto non si applica all’importazione, all’acquisto o al trasporto, né alla relativa assistenza tecnica o finanziaria, necessari per l’importazione nell’Unione di 275 000 tonnellate metriche di tale prodotto tra il 25 febbraio 2025 e il 26 febbraio 2026 (par. 3 quater octies, art. 3 decies).
  • il divieto non si applica, dal 26 febbraio 2026 al 31 dicembre 2026, all’esecuzione di contratti conclusi prima del 25 febbraio 2025 o di contratti accessori necessari per l’esecuzione di tali contratti, per un volume totale delle importazioni nell’Unione durante tale periodo non superiore a 50 000 tonnellate metriche di tale prodotto.

Beni di cui all’Allegato II del Reg. 833/2014: per quanto riguarda i divieti previsti dall’art. 3 septdecies del Reg. 833/2014 relativi all’acquisto di diamanti dalla Russia, il nuovo regolamento ha specificato, modificando il paragrafo 10 dello stesso articolo, che a decorrere dal 1° marzo 2025 le prove basate sulla tracciabilità dei prodotti elencati nell’allegato XXXVIIIA, parte A, che rientrano nei codici NC 7102 10 00 e 7102 31 00 comprendono un certificato corrispondente attestante che i diamanti non sono estratti, trasformati o prodotti in Russia. Relativamente ai diamanti classificati con il codice NC 7102 39 00 elencati nell’allegato XXXVIIIA, parte A, l’obbligo di fornire prove basate sulla tracciabilità, comprese le certificazioni che attestano che i diamanti non provengono dalla Russia, entrerà in vigore dal 1° gennaio 2026.

Estensione del divieto di fornitura di beni per progetti relativi al petrolio: il divieto previsto dall’art. 3 unvicies per la vendita, fornitura, trasferimento o esportazione, sia direttamente che indirettamente, di beni e tecnologie, nonché la fornitura, direttamente o indirettamente, di assistenza tecnica e/o servizi a qualsiasi persona o entità in Russia è stato ampliato anche al caso in cui tali beni e servizi siano destinati al completamento di progetti relativi al petrolio greggio in Russia, quali progetti di prospezione e produzione.

Anche in questo caso è stata introdotta una grandfathering che consente l’esecuzione, fino al 26 maggio 2025, di contratti stipulati prima del 25 febbraio 2025 o di contratti accessori necessari per la loro attuazione. A questa si aggiunge un’esenzione per i progetti di produzione petrolifera per i quali è stata stabilita una produzione commerciale regolare prima del 25 febbraio 2025.

Divieto di prestare servizi di costruzione: Il divieto previsto dall’art. 5 quindecies del Reg. 833/2014, che limita la prestazione di determinati servizi professionali al governo russo o alle persone giuridiche a entità o organismi stabiliti in Russia, è stato esteso alla prestazione di servizi di costruzione.

Inoltre, è stato introdotto un nuovo divieto di vendita, di dare in licenza o altrimenti trasferire, direttamente o indirettamente, diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali così come riconoscere, direttamente o indirettamente, diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali in relazione al software di cui al paragrafo 2 ter (software gestionale per le imprese e software di progettazione e fabbricazione industriali elencati nell’allegato XXXIX) e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso di tale software, al governo russo o a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo stabiliti in Russia (par. 3 bis, l. c).

Estensione degli obblighi previsti dall’art. 12 octies ter: Il Reg. 2025/395 ha esteso gli obblighi previsti dall’art. 12 octies ter in materia di politiche, procedure e controlli, anche a tutte le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi che vendono, forniscono, trasferiscono o esportano i beni elencati nell’Allegato XLVIII. Ad oggi, tale allegato contiene solamente i seguenti codici: “NC 8502 20” (gruppi elettrogeni con motore a pistone con accensione a scintilla) e “NC 8536 50” (altri interruttori, sezionatori e commutatori).

Gli obblighi relativi all’Allegato XLVIII, come modificato, entreranno in vigore a partire dal 26 maggio 2025.

 Da ultimo, sono state estese o modificate alcune disposizioni c.d. “atipiche”.

Nuova deroga all’art 3 bis: È stata trasformata in deroga autorizzativa una precedente eccezione al divieto previsto dall’art. 3 bis. In particolare, le autorità competenti oggi possono autorizzare le attività estrattive che generano la maggior parte del loro valore dalla produzione di uno dei materiali elencati nell’allegato XXX (es. Alluminio, cromo, cobalto etc.) o che hanno come obiettivo principale tale produzione (par. 3 ter, art. 3 bis).

Nuovo divieto relativo al settore dell’aviazione: il nuovo par. 1 ter dell’art. 3 quinquies introduce un divieto per i vettori aerei che effettuano voli interni in Russia o che vendono, forniscono, trasferiscono o esportano, direttamente o indirettamente, a un vettore aereo russo o per voli all’interno della Russia, aeromobili o beni/tecnologie elencati all’articolo 3 quater, paragrafo 1 (allegati XI e XX del Reg. 833/2014), elencati nell’allegato XLVI.  Tale divieto si applica anche a qualsiasi soggetto di proprietà di un vettore aereo russo o sotto il suo controllo, impedendo a questi aeromobili atterrare, decollare o sorvolare nel territorio dell’Unione.

Inoltre, le autorità competenti possono autorizzare aeromobili senza equipaggio impiegati nella categoria “aperta” (definita all’articolo 4 del Regolamento di Esecuzione (UE) n. 2019/947) e utilizzati per voli privati, non commerciali e non aziendali effettuati nel territorio e nello spazio aereo dell’Unione a fini ricreativi ad atterrare nel territorio dell’Unione, decollare dal territorio dell’Unione o sorvolare il territorio dell’Unione.

Divieto relativo alle imprese di trasporto su strada: l’art. 3 terdecies è stato modificato tramite l’introduzione del divieto per qualsiasi persona giuridica, entità o organismo stabiliti nell’Unione prima dell’8 aprile 2022 e che sia già un’impresa di trasporto su strada che trasporta merci su strada all’interno del territorio dell’Unione, anche se in transito, di modificare l’assetto patrimoniale in un modo che aumenti la quota percentuale posseduta da una persona fisica o giuridica, un’entità o un organismo russi, salvo qualora a seguito di tale modifica la quota rimanga al di sotto del 25 % (par. 1 ter, art. 3 quaterdecies).

Nuovo divieto relativo alla custodia di greggio e prodotti petroliferi: il nuovo articolo 3 quindecies ter prevede, per il petrolio greggio e i prodotti petroliferi elencati nell’Allegato XXV, se originari della Russia o esportati dalla Russia, il divieto di custodia temporanea e il vincolo al regime di zona franca previsti dal Regolamento (UE) 952/2013 (“CDU”).

 Sono previste tuttavia delle eccezioni, come quella relativa, fino al 26 maggio 2025, ai beni già presenti nell’Unione il 25 febbraio 2025.

Esenzione relativa alle operazioni di reloading di GNL: il divieto di fornire servizi di ricarica (reloading) nel territorio dell’Unione per operazioni di trasbordo di gas naturale liquefatto proveniente dalla Russia o esportato dalla Russia come stabilito dall’art. 3 novodecies non si applica quando la ricarica (reloading) è necessaria per il trasporto tra porti situati all'interno dello stesso Stato membro. Questo include anche i trasporti tra la terraferma e le regioni ultraperiferiche di uno Stato membro (par. 9 bis, art. 3 novodecies).

Esenzione relativa al divieto di dare accesso ai porti: l’esenzione prevista dal paragrafo 3 dell’art. 3 vicies, che prevede il divieto, di dare accesso a porti nel territorio dell’Unione alle navi elencate nell’Allegato XLII è ora estesa anche ai fini umanitari, per il riconoscimento o l’esecuzione di una sentenza o di un lodo arbitrale resi in uno Stato membro o ancora al fine di investigare su violazioni delle disposizioni del presente regolamento o su altre attività illecite.

Divieto di effettuare operazioni con entità designate: è stata introdotta una deroga al divieto previsto dall’art. 5 bis quater del Reg. 833/2014 di effettuare, direttamente o indirettamente, operazioni con una persona o un’entità stabiliti al di fuori della Russia elencati nell’allegato XLIV. Tale deroga prevede che le autorità di uno stato membro possano autorizzare le operazioni con Bank BelVEB (elencata all’Allegato XLIV), alle condizioni che ritengono appropriate e dopo aver accertato che l’esecuzione di tali operazioni è necessaria per:

  • il rimborso dei crediti all’esportazione garantiti;
  • le operazioni strettamente necessarie per disinvestire dalla Russia o liquidare attività commerciali in Russia entro il 26 agosto 2025 coperte da garanzie sui crediti all’esportazione da parte di uno Stato membro; oppure
  • l’esecuzione di contratti conclusi prima del 25 febbraio 2025 e fino al 26 agosto 2025, o fino alla loro data di scadenza, se precedente, per i beneficiari situati nell’Unione europea.

Al contempo, sono stati ampliati i criteri di designazione nell’allegato XLV (nuovamente con riferimento a entità con cui è vietato effettuare qualsiasi operazione), includendo tra questi i soggetti che:

  • sono coinvolti in atti tesi a vanificare il divieto di cui all’articolo 3 vicies mediante operazioni relative a qualsiasi nave elencata nell’allegato XLII, quali figurano nell’elenco di cui dell’allegato XLV, parte B, del presente regolamento;
  • eludono il divieto di cui sopra e figurano nell’elenco di cui dell’allegato XLV, parte C, del presente regolamento; oppure
  • agiscono per conto o sotto la direzione di un’entità riconducibile a uno dei casi previsti dall’art. 5 bis quinquies.

Divieto di effettuare operazioni con determinati porti e chiuse: è stato introdotto l’art. 5 bis sexies, che introduce il divieto di effettuare, in modo diretto o indiretto, operazioni con i porti e le chiuse elencati nell’Allegato XLVII, parte A, in quanto connessi ad attività rilevanti per lo sforzo bellico russo.

Tale articolo prevede inoltre il divieto di effettuare direttamente o indirettamente, operazioni con gli aeroporti elencati all’allegato XLVII, parte B. Tale allegato individua gli aeroporti in Russia utilizzati per gli stessi scopi sopra esposti.

Estensione della deroga prevista dall’art. 5 quater per l’accettazione di depositi da parte di soggetti russi: la deroga prevista dall’art. 5 quater, che consente alle autorità competenti di autorizzare l’accettazione di depositi o la fornitura servizi di portafoglio, conti o custodia, altrimenti vietati dall’art. 5 ter è stata estesa anche al caso in cui tale operazione risulti necessaria per la ristrutturazione o la liquidazione di una persona giuridica associata all’entità di cui alla rubrica “B. Entità”, voce 82 (VTB Bank), dell’allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014.

Divieto di aggiudicare o conseguire contratti di appalto: il divieto stabilito dall’art. 5 duodecies che impedisce l’aggiudicazione di aggiudicare la prosecuzione di qualsiasi di qualsiasi contratto di appalto pubblico o di concessione rientrante nell’ambito di applicazione delle direttive sugli appalti pubblici è stato esteso anche alle persone fisiche o giuridiche, entità o organismi che agiscono per conto o sotto la direzione di una persona fisica o giuridica, un’entità o un organismo precedentemente menzionate nello stesso articolo.

Risarcimento del danno: nel contesto dell’art. 11 bis del Reg. 833/2014, è stata introdotta la possibilità di ottenere  il risarcimento del danno, sia questo diretto o indiretto, subito da un soggetto sottoposto alla giurisdizione unionale o da una persona giuridica, entità o organismo di proprietà o sotto il controllo del soggetto unionale in ragione di una decisione di un giudice di un Paese terzo richiesta da persone, entità od organismi russi, designati ai sensi di qualsiasi allegato del Reg. 833/2014 o che agiscono per tramite o per conto delle persone/entità di cui sopra che hanno la proprietà o il controllo di tali entità o organismi.  

Sulla stessa linea, è stato modificato anche l’art. 11 ter del Reg. 833/2014.

Relativamente al risarcimento del danno, è stato introdotto l’art. 11 quinquies, che stabilisce che, qualora nessun giudice di uno Stato membro sia competente in virtù di altre disposizioni del diritto dell’Unione o del diritto nazionale di uno Stato membro, in via eccezionale il giudice di uno Stato membro può trattare una domanda di risarcimento del danno proposta ai sensi degli articoli precedentemente esposti, a condizione che la causa abbia un collegamento sufficiente con lo Stato membro del giudice adito.

Le medesime disposizioni sono state adottate con riferimento al Reg. 269/2014.

Estensione dell’esenzione relativa alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all’esportazione di banconote: è stata introdotta con l’art. 5 decies una nuova esenzione al divieto di vendita, fornitura, trasferimento o esportazione di banconote denominate nella valuta ufficiale di uno Stato membro alla Russia o a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo situato in Russia, o destinate a un uso in Russia nel caso in cui la vendita, fornitura, trasferimento o esportazione siano necessari per attività della società civile e dei media che promuovono direttamente la democrazia, i diritti umani o lo Stato di diritto in Russia e che ricevono finanziamenti pubblici dall’Unione, dagli Stati membri o dai paesi partner.

 

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