a cura dello Studio Legale Padovan - 06 giugno 2025

USA e UE - Un primo allentamento delle sanzioni contro la Siria

Siria

Recentemente, sia l’Unione Europea sia gli Stati Uniti hanno apportato profonde modifiche ai rispettivi regimi sanzionatori contro la Siria, a testimonianza di un cambiamento strategico nella loro posizione verso il Paese, in seguito alla caduta del governo Assad nel febbraio di quest’anno.


Stati Uniti d’America

Lo scorso 23 maggio 2025, l’Office of Foreign Assets Control (“OFAC”), del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha pubblicato la General License 25. Si tratta di un passo che segna un’apertura significativa nella politica statunitense verso la Siria, dopo anni di rigido isolamento economico del Paese. Questo provvedimento, che arriva in un contesto più ampio di graduale distensione, avviata già in Europa con la sospensione e la revisione delle misure restrittive dell’UE, conferma un orientamento internazionale verso un progressivo riavvicinamento economico alla Siria, anche da parte delle autorità statunitensi. 

Cosa prevede la General License 25

La misura riguarda nello specifico le cc.dd. U.S. person, quali i cittadini USA, gli stranieri residenti permanenti, le entità organizzate e incorporate ai sensi delle leggi degli Stati Uniti nonché tutte le persone fisiche che si trovino negli Stati Uniti. 

In particolare, la General License 25, autorizza – salvo le esclusioni meglio precisate nel paragrafo successivo nonché ad eccezione delle transazioni che coinvolgono soggetti designati nella Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN List) – tutte le operazioni vietate dal Syrian Sanctions Regulations (“SySR”), ovvero il quadro normativo che regola le restrizioni imposte dagli Stati Uniti nei confronti della Siria, il quale comprende, tra le altre cose, il divieto di esportare o fornire beni, servizi e tecnologie di origine statunitense verso la Siria, sia in modo diretto che indiretto, l’importazione negli Stati Uniti di prodotti siriani, così come l’effettuazione di nuovi investimenti in Siria da parte di soggetti che si qualificano come US person. 

Inoltre, la General License 25 prevede l’autorizzazione di tutte le transazioni vietate dalle Syrian Sanctions Regulations, nonché da altri strumenti legislativi statunitensi che impongono misure restrittive in materia di non proliferazione, finanziamento del terrorismo e sanzioni settoriali (Weapons of Mass Destruction Proliferators Sanctions Regulations, Iranian Financial Sanctions Regulations,  Global Terrorism Sanctions Regulations, Foreign Terrorist Organizations Sanctions Regulations) purché coinvolgano specifici soggetti “bloccati” espressamente indicati nella licenza stessa. In particolare, sono autorizzate le operazioni che coinvolgono:

  • il governo siriano – come definito dalla normativa OFAC – incluso il Presidente Ahmed al-Sharaa e i membri del suo esecutivo;
  • le persone fisiche o giuridiche elencate nell’allegato alla General License 25, tra cui rientrano entità pubbliche e private appartenenti a settori chiave dell’economia siriana, come l’energia, i trasporti, il turismo e la finanza. Tra questi, si segnalano la General Petroleum Corporation, la Banca Centrale della Siria, la Syrian Arab Airlines, l’Autorità Generale per il Trasporto Marittimo e il Ministero del Turismo;
  • entità in cui tali soggetti detengano, direttamente o indirettamente, una partecipazione pari o superiore al 50%.

Esclusioni 

Pur rappresentando un’apertura importante, la General License 25 non equivale a una liberalizzazione completa delle relazioni economiche con la Siria. Rimangono infatti escluse dall'autorizzazione, come anticipato, tutte le transazioni che coinvolgono soggetti inseriti nella SDN List (Specially Designated Nationals and Blocked Persons) non menzionati nell’allegato della General License. Inoltre, non è previsto alcuno sblocco di beni o interessi su beni che risultavano già bloccati alla data del 22 maggio 2025, ai sensi della normativa OFAC. Un’ulteriore limitazione riguarda poi qualsiasi operazione per conto dei governi di Russia, Iran, Corea del Nord, o relativa al trasferimento di beni, tecnologie, software, fondi o servizi da e verso tali Paesi.
È importante sottolineare che rimane fermo l’obbligo di conformità alle altre normative federali statunitensi, quali l’International Traffic in Arms Regulations (“ITAR”) e l’Export Administration Regulations (“EAR”). 

L’introduzione della General License 25 rappresenta, senza dubbio, un’evoluzione significativa nel sistema delle sanzioni USA contro la Siria, che apre nuove prospettive commerciali in un mercato rimasto a lungo isolato. Tuttavia, resta necessaria un’attenta valutazione del quadro normativo prima di procedere con eventuali iniziative nel Paese.

Per quanto riguarda, in particolare, i soggetti non statunitensi (le cosiddette non-U.S. persons), il 23 maggio 2025, il Segretario di Stato degli Stati Uniti ha emesso il “Caesar Act Waiver Certification”, con il quale ha disposto, ai sensi della Section 7432(b)(1) del Caesar Act, la sospensione per 180 giorni delle sanzioni secondarie previste dallo stesso atto, con possibilità di proroga.

Questa sospensione riguarda, in particolare, tutte le transazioni normalmente vietate dal Syrian Sanctions Regulations, fatta eccezione per quelle che coinvolgono soggetti designati ai sensi delle misure restrittive OFAC, le operazioni vietate da altri regimi sanzionatori statunitensi – tra cui i Weapons of Mass Destruction Proliferators Sanctions Regulations, gli Iranian Financial Sanctions Regulations, i Global Terrorism Sanctions Regulations, i Foreign Terrorist Organizations Sanctions Regulations, nonché l’Executive Order 13574 – che coinvolgano determinati soggetti designati, tra cui:

  • il governo siriano, così come definito dalla normativa OFAC, inclusi il Presidente Ahmed al-Sharaa e il suo esecutivo;
  • le persone fisiche o giuridiche elencate nell’allegato alla General License 25, tra cui rilevanti soggetti attivi nei settori petrolifero (ad es. General Petroleum Corporation, Ministero del Petrolio e delle Risorse Minerarie), bancario (es. Banca Centrale Siriana), dei trasporti (es. Syrian Arab Airlines, Autorità Generale per il Trasporto Marittimo) e turistico (es. Ministero del Turismo);
  • entità in cui tali soggetti detengano, direttamente o indirettamente, una partecipazione pari o superiore al 50%.

La sospensione, tuttavia, non si applica:

 

  • alle transazioni che coinvolgano soggetti inclusi nella SDN List, qualora non siano menzionati nell’allegato della General License 25, né ad entità da essi possedute per il 50% o più, salvo specifica autorizzazione; 
  • a qualsiasi operazione effettuata per conto o a beneficio dei governi di Russia, Iran o Corea del Nord, né a trasferimenti di beni, tecnologie, fondi o servizi da o verso questi Paesi.

Unione Europea

Come anticipato, anche l’Unione Europea si inserisce nel quadro di progressiva distensione delle relazioni economiche con la Siria. 
In particolare, attraverso la pubblicazione dei Regolamenti (UE) 2025/1094 e 2025/1098 sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, il 28 maggio 2025, è stato significativamente ridimensionato il sistema sanzionatorio precedentemente applicato alla Siria. 

Le nuove norme, apportando modifiche sostanziali al Regolamento (UE) n. 36/2012, derivano da un processo graduale di allentamento delle restrizioni da parte dell’UE avviato già nei mesi precedenti, il quale aveva inizialmente riguardato la sospensione temporanea di alcune misure restrittive al fine di favorire il dialogo e la cooperazione con la società civile e il tessuto produttivo siriano, in particolare nei settori dell’energia, dei trasporti e della ricostruzione. Questa apertura mirava anche a facilitare l’operatività bancaria e finanziaria con il Paese.

Sulla base di questo orientamento e in considerazione del mutato scenario politico interno siriano — oltre che in sintonia con segnali di apertura provenienti dagli Stati Uniti — il Consiglio europeo ha disposto, il 20 maggio, la revoca della maggior parte delle c.d. misure restrittive settoriali previste dal Reg. 36/2012, ad eccezione di quelle mantenute per motivi legati alla sicurezza.

In particolare, sono stati eliminati gli articoli riguardanti il divieto di importazione, acquisto e trasporto di petrolio greggio e prodotti petroliferi siriani, così come quelli relativi alla vendita, fornitura, trasferimento o esportazione di carburanti speciali e additivi. Sono inoltre decadute le misure che vietavano la vendita, fornitura, trasferimento o l’esportazione verso la Siria di attrezzature e tecnologie per l’esplorazione, la produzione, la raffinazione e liquefazione di greggio e gas naturale, nonché alla prestazione di servizi connessi. Sono state rimosse anche le restrizioni riguardanti il divieto di vendita, fornitura, trasferimento o esportazione in Siria di banconote e monete siriane stampate o coniate nell’UE e di oro, metalli preziosi e diamanti, nonché quelle riguardanti il divieto di vendita, fornitura, trasferimento o esportazione in Siria dei beni di lusso. È stata altresì revocato il divieto alla vendita, fornitura, trasferimento o esportazione in Siria di tecnologie per la costruzione o installazione di centrali elettriche, così come i divieti di finanziamento di individui ed entità attivi nell’esplorazione, produzione o raffinazione di petrolio greggio o nella costruzione o installazione di centrali elettriche. 

Ulteriori abrogazioni hanno interessato le norme che regolavano eccezioni al congelamento di beni e divieto di messa a disposizione di fondi e risorse economiche di soggetti designati, le restrizioni al trasferimento di fondi e alla fornitura di taluni servizi finanziari, il divieto di accesso agli aeroporti dell’UE per i voli operati da Syrian Arab Airlines, e alla protezione di beni culturali e archeologici siriani.

Con riferimento alle misure restrittive di carattere soggettivo, la revisione del quadro sanzionatorio ha comportato la rimozione di diversi soggetti dalla lista delle entità colpite dalle misure restrittive. Tra questi figurano la Real Estate Bank e numerose imprese operanti nei settori energetico, dei media e delle telecomunicazioni.

Infine, una novità rilevante è rappresentata dall’introduzione dell’articolo 15 bi del Reg. 36/2012, il quale consente alle autorità nazionali competenti degli Stati membri di autorizzare, in alcuni casi, lo sblocco o la messa a disposizione di fondi congelati a favore del Ministero della Difesa e del Ministero dell’Interno siriani. Tale deroga è ammessa qualora si dimostri che la misura risponde a esigenze di collaborazione bilaterale nei settori della ricostruzione postbellica, della sicurezza, del contrasto al terrorismo e della gestione dei flussi migratori.