a cura di Bovesi and Partners - 30 aprile 2026

Le interazioni fra effetti cambiari e contratto commerciale

Gli effetti cambiari emessi dall’acquirente in esecuzione di un contratto commerciale (promissory notes / bill of exchange) devono essere caratterizzati dai requisiti di autonomia e astrattezza tipici dei titoli di credito.

In ossequio al requisito di astrattezza, il titolo cambiario è formalmente indipendente dal contratto sottostante, mentre il requisito di autonomia fa sì che le vicende del contratto sottostante non incidano sui diritti del soggetto (banca scontante) al quale l’effetto cambiario viene girato nell’ambito di un contratto di sconto. 

Il documento che meglio incarna il requisito di astrattezza è il c.d. format internazionale delle promissory notes, nel quale il compratore/debitore si impegna irrevocabilmente a pagare una certa somma a una determinata scadenza al venditore/creditore, senza alcuna menzione del contratto sottostante.

Dunque, apparentemente, contratto commerciale e titolo cambiario potrebbero viaggiare su binari totalmente separati. Non è però esattamente così, in questo il contratto commerciale (o altro documento contrattuale integrativo del medesimo) dovrebbe considerare, e se possibile regolare, i seguenti aspetti:

 

A)    RIEMPIMENTO DELLA DATA DI SCADENZA

È frequente che gli effetti cambiari vengano emessi con data di scadenza in bianco, in quanto il termine di pagamento è di norma collegato alla data di consegna delle merci fornite con il contratto sottostante (ad esempio, con scadenza della prima promissory note a sei mesi dalla data della bill of lading e con scadenza delle promissory notes successive a ulteriori intervalli di sei mesi). 

Diventa quindi essenziale che esista un documento contrattuale disciplinante il diritto del venditore (o della banca del medesimo) di datare gli effetti cambiari una volta eseguita la consegna delle merci (o, in determinati casi, il collaudo delle medesime). In caso contrario, il compratore potrebbe denunciare l’esistenza di una frode da parte del venditore (circostanza che potrebbe legittimare provvedimenti giudiziari cautelari, compresi eventuali sequestri, e potrebbe minacciare anche il diritto della banca scontante di mettere all’incasso il titolo).

 

B)    LIBERAZIONE DEGLI EFFETTI

Il tema del riempimento del titolo con la relativa data di scadenza si inserisce nel tema più ampio della c.d. liberazione degli effetti cambiari. Con il termine “liberazione” si intende far riferimento alla regolamentazione delle condizioni e modalità per attribuire al venditore/beneficiario degli effetti cambiari la libera disponibilità dei medesimi.

Nel regolare la liberazione bisognerà quindi regolare non solo il tema del riempimento degli effetti cambiari con la data, ma anche quello dell’eventuale ruolo della banca del compratore e della banca del venditore nel gestire fisicamente i vari passaggi per il trasferimento del possesso degli effetti dal compratore al venditore. 

A questo riguardo, alcuni contratti contengono la disciplina della c.d. trustee deposit letter con la quale la banca del compratore trasferisce gli effetti cambiari alla banca del venditore con le istruzioni per il riempimento dei medesimi e la loro consegna all’esportatore. Altri contratti non prevedono la disciplina del trustee deposit, ma in tal caso sarebbe necessario che disciplinassero con chiarezza condizioni e modalità con le quali il venditore acquisisce il legittimo possesso e la piena disponibilità degli effetti. Il tutto, sempre al fine di evitare possibili contestazioni (con eventuale rilievo anche di natura penale) da parte del compratore, con riguardo ad eventuali condotte fraudolente del venditore.

 

C)    IL PIANO FINANZIARIO

Di norma, laddove le parti abbiano concordato che la parte dilazionata del prezzo (dopo il pagamento di un 15% a titolo di anticipo) sia rappresentata da effetti cambiari, il compratore emette un set di promissory notes per un importo comprensivo della quota capitale dilazionata e degli interessi di dilazione. È quindi necessario che il contratto individui il piano finanziario corrispondente a questa pattuizione, con una chiara indicazione del c.d. punto di decorrenza del credito, cioè del momento dal quale decorrono i termini di pagamento delle promissory notes, nonché con una chiara disciplina degli interessi di dilazione (salvo eventuali eccezioni da concordare con Sace in relazione a Paesi islamici dove viga la Sharia), tenendo anche conto del fatto che, per le operazioni di credito fornitore assicurate, gli accordi internazionali prevedono l’applicazione di tassi conformi alle regole del Consensus.

 

D)    ECCEZIONI E COMPENSAZIONI 

Ai fini del rapporto tra venditore e compratore, e senza rilevanza con riguardo alla posizione della banca girataria degli effetti, è opportuno che il contratto non preveda clausole che legittimino il compratore a praticare unilateralmente compensazioni tra proprie pretese (non accertate giudizialmente) e il proprio debito. 

Possono essere inoltre molto utili clausole di “solvet et repete”, che prevedano l’impossibilità del compratore di sospendere i pagamenti in caso di eccezioni relative al rapporto sottostante. In alcuni contratti si inserisce una clausola (c.d. “Isabel clause”) che prevede come in ogni caso il debito cambiario debba essere necessariamente onorato, a prescindere da qualsivoglia inadempimento del venditore relativo al contratto.

 

E)    WITHHOLDING TAX

In alcuni Paesi è prevista una withholding tax (ritenuta) applicabile agli interessi dovuti per il pagamento dilazionato.

Nel caso del format di promissory notes in cui l’importo indicato sia un importo complessivo, senza alcun riferimento espresso agli interessi, la natura astratta del titolo potrebbe “prevalere”, nel senso di escludere che di per sé la promissory note obblighi all’applicazione della suddetta ritenuta. È comunque opportuno per il venditore tutelarsi, mediante l’inserimento nel contratto di vendita di una clausola di “gross up” (o “tax gross-up clause”) per il caso di applicazione della suddetta ritenuta.

Sulla base di detta clausola, si stabilisce che il pagamento della promissory note debba essere effettuato dall’emittente senza alcuna deduzione, essendo esente da imposte, contributi, oneri o ritenute di qualsiasi natura e che, nel caso in cui questi siano dovuti, saranno di competenza esclusiva del compratore.
 

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